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FISCALITÀ INTERNAZIONALE: IL TRASFERIMENTO IN SVIZZERA DETERMINA LO “SPLIT YEAR” PER LA RESIDENZA FISCALE
Dove paga le imposte sui redditi chi si trasferisce tra Italia e Svizzera?
Nell’anno in cui un contribuente si trasferisce da uno Stato ad un altro spesso nascono incertezze su quale sia il Paese nel quale debba dichiarare i propri redditi.
Gli Stati, infatti, stabiliscono regole che tendono ad attrarre la tassazione presso di sé, determinando spesso situazioni nelle quali vi è il rischio di una doppia residenza fiscale, cioè di un “conflitto di residenza”.
In tali evenienze soccorrono, quando esistono, le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, che prevalgono sulle norme nazionali. L’Italia ne ha sottoscritte con quasi tutti i Paesi del mondo.
Solitamente le Convenzioni, in larga parte modellate su uno standard dell’OCSE, sciolgono il nodo della doppia residenza fiscale stabilendo che un contribuente sia fiscalmente residente in uno Stato o nell’altro per un’intera annualità.
Nei rapporti con il nostro Paese, però, Svizzera e Germania costituiscono delle eccezioni.
Abbiamo di recente esaminato il caso di un cittadino italiano che si è trasferito in Svizzera nella seconda metà dell’anno, a novembre. Fino a quel momento non aveva maturato redditi in Italia, mentre aveva iniziato un nuovo rapporto di lavoro appena giunto in Svizzera.
In questo caso si è venuta a creare una situazione di conflitto di residenza nel periodo novembre – dicembre.
Infatti, la normativa nazionale italiana, data la pacifica permanenza in Italia per dieci mesi, radicherebbe in Italia la residenza fiscale per l’intero anno.
D’altra parte la normativa interna svizzera attrae in quel Paese la residenza fiscale dal momento del trasferimento.
Tale conflitto deve essere risolto facendo ricorso alla clausola di “split year” prevista dall’art. 4, paragrafo 4 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni.
Nel nostro caso, tale clausola permette al cittadino di essere fiscalmente residente in Italia solo per il periodo compreso tra il primo gennaio ed il 31 ottobre dell’anno. Ne consegue che i redditi da lavoro dipendente maturati in Svizzera da novembre devono essere assoggettati a tassazione esclusiva in Svizzera, ex art. 15, par. 1 della Convenzione, in quanto redditi percepiti da un soggetto fiscalmente residente in Svizzera per attività lavorativa svolta nel Paese.
Su questo argomento, trattando un caso simile, si è espressa quest’anno l’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 54/E/2023.
Il nostro Studio si occupa da anni di fiscalità internazionale per le persone fisiche e per le imprese. Se vi trovate in situazioni di incertezza non esitate a contattarci.
Christian Penso