Scritto il 24 Ott 2022
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Trust: I VECCHI TRUST NON DOVRANNO SCONTARE DI NUOVO LE IMPOSTE

Dopo il radicale cambio di rotta di Cassazione e Agenzia delle entrate, le imposte sono dovute “in uscita”. E chi le aveva già pagate?.


Disponenti, trustee e beneficiari di trust costituiti in passato sono stati lasciati per anni sulle spine, con la preoccupazione che, in seguito ad un cambio di orientamento interpretativo, i beni in trust dovessero pagare due volte le imposte indirette.

Generalmente la costituzione di un trust comporta che i beni del disponente passino di mano due volte per arrivare ai beneficiari: la prima dal disponente al trustee, la seconda, a distanza anche di molto tempo, dal trustee ai beneficiari.

Per molti anni l’Agenzia delle entrate, per desiderio di gettito più che per motivi giuridici, ha preteso che le imposte indirette sui trasferimenti venissero pagate al momento dell’ingresso dei beni nel trust, in occasione degli atti di dotazione.

Questo avveniva nonostante, evidentemente, né il trustee, cioè il mero amministratore fiduciario dei beni, né i beneficiari, né alcun altro soggetto ottenessero il benché minimo arricchimento. Arricchimento che, a ben vedere, dovrebbe essere l’unica manifestazione di quella che la Costituzione chiama la “capacità contributiva”, la giustificazione dell’imposizione di un tributo.

Solo nel 2019 la Cassazione ha compiuto una clamorosa inversione ad “U”, riconoscendo tale evidenza e affermando che l’atto di dotazione del trust non è imponibile (cfr. l’ordinanza n. 1131 del 17.01.2019 e le tre sentenze n. 15453, n. 15455 e n. 15456, tutte del 7.06.2019).

In quell’occasione i giudici hanno finalmente preso atto che il trasferimento di beni dal disponente al trustee non corrisponde a un trasferimento di ricchezza, e quindi non comporta l’assoggettamento all’imposta sulle successioni e donazioni né (per gli immobili) alle imposte ipotecaria e catastale proporzionali.

Da quel momento si è aperto l’interrogativo per i trust già esistenti: i beni che avevano già subito la tassazione in “entrata” avrebbero dovuto essere nuovamente tassati “in uscita”, all’atto della loro attribuzione ai beneficiari?

L’Agenzia delle entrate si è presa oltre tre anni, ma alla fine ha affrontato il tema. Nella nuova “circolare-manuale” sul Trust (la n. 34/E del 20.10.2022) ha fornito una risposta che vale la pena di riportare alla lettera:

tenuto conto dell’affidamento dei contribuenti che, adeguandosi alla precedente prassi amministrativa, abbiano liquidato e versato imposte al momento della costituzione o del conferimento di beni o diritti al trust, si ritiene che i predetti versamenti possano essere considerati a titolo definitivo, senza necessità di effettuare ulteriori liquidazioni all’atto di successive attribuzioni a favore del beneficiario.

Niente doppia tassazione, dunque, che del resto sarebbe stato assolutamente iniqua.

Per garantire l’esenzione in uscita il Fisco chiede però che quando il trust assegnerà i beni ai beneficiari, si tratti dei medesimi beni e diritti che avevano scontato la tassazione in entrata, e che tali beni vengano attribuiti agli originari beneficiari.

In caso contrario, le imposte pagate “in entrata” saranno semplicemente scomputate da quelle dovute “in uscita”.

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Christian Penso