Scritto il 06 Ott 2026
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TRUST E IMPOSTA DI DONAZIONE: CONSUMARE IN TUTTO O IN PARTE LA FRANCHIGIA EQUIVALE A ESSERE TASSATI

Per chi ha costruito un patrimonio, d’impresa o professionale, il trust può essere uno strumento efficace. Separa i beni dal patrimonio personale, li protegge e regola il loro passaggio alla generazione successiva con regole decise in anticipo.

Per anni, però, una incertezza ha frenato molti: quando si paga l’imposta sulle successioni e donazioni? Quando i beni entrano nel trust o quando arrivano ai beneficiari? Prassi e giurisprudenza hanno cambiato idea più volte. E l’incertezza sul costo fiscale ha scoraggiato più di un progetto.

Il primo passo avanti è arrivato con la riforma delle imposte indirette (art. 4-bis del D.Lgs. 346/1990, introdotto dal D.Lgs. 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025). La regola ora è scritta: l’imposta si paga “in uscita”, quando i beni arrivano ai beneficiari.

Aliquote e franchigie dipendono dal rapporto tra disponente e beneficiario. Ma il disponente può scegliere di pagare subito, al momento del conferimento. In questo caso i trasferimenti successivi ai beneficiari della stessa categoria non sono più tassati. Il costo è noto fin dall’inizio. E la crescita del patrimonio nel trust non sconta altro.

Restava un dubbio. La norma parla di “corresponsione” dell’imposta. L’opzione vale anche quando non si paga nulla, perché il valore conferito rientra nelle franchigie, ad esempio un milione di euro per il coniuge e per ciascun figlio?

Il 24 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha risposto di sì. Consumare in tutto o in parte la franchigia equivale a essere tassati. Quindi si può optare per la tassazione in entrata anche se non si versa nulla. La risposta è stata data in una videoconferenza con la stampa specializzata. Non è una circolare, ma indica come gli uffici leggeranno la norma. Secondo i commentatori, la stessa logica dovrebbe valere per le altre esenzioni, come quella per il passaggio di aziende e partecipazioni a figli e coniuge (art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990).

Resta aperta una domanda per chi ha istituito un trust in passato. Allora l’Agenzia chiedeva l’imposta all’ingresso dei beni. Molti l’hanno pagata, o hanno consumato le franchigie. Con il cambio di orientamento del 2022 (circolare n. 34/E) l’Agenzia ha escluso il rimborso. Ha ammesso che l’imposta non sia più dovuta solo se beni e beneficiari restano gli stessi. Negli altri casi, quanto versato si scomputa da quanto dovuto all’uscita.

Ci si chiede ora se quei pagamenti, e quelle franchigie già utilizzate, possano valere come esercizio dell’opzione per la tassazione in entrata. Il conto con il fisco sarebbe così chiuso, anche se nel frattempo il patrimonio del trust è cambiato. La norma estende l’opzione ai trust già istituiti. Ma su questo punto manca ancora una presa di posizione ufficiale.

Se state valutando un trust, o ne avete già uno e volete capire come cambia la vostra posizione, contattateci: esaminiamo il vostro caso.

 

Christian Penso