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SRL, SPA, SAPA: NESSUNA ANOMALIA SE IL PRESIDENTE NON PARTECIPA ALL’ASSEMBLEA DESERTA IN PRIMA CONVOCAZIONE
Il mancato svolgimento della prima assemblea può essere provato in ogni modo.
Nei contesti societari caratterizzati da qualche conflittualità tra soci, l’Assemblea diviene tipicamente il terreno dello scontro, e i soci, o i loro delegati, si confrontano su sottili questioni di diritto societario che non sempre hanno una stretta attinenza con i veri motivi del contendere.
Capita allora che gli amministratori si interroghino, o vengano contestati, su temi che mai avevano ritenuto rilevanti.
Una recente sentenza del Tribunale di Milano (la n. 10200 del 23.12.2022), ad esempio, risolve una lite avente ad oggetto non solo la chiarezza del bilancio, ma anche l’assenza del legale rappresentante della società in occasione della prima convocazione dell’Assemblea, quando non era intervenuta nemmeno la maggior parte del capitale sociale.
Un socio di minoranza rilevava infatti l’invalidità dell’assemblea in prima convocazione (per violazione dell’art. 2371 c.c.) a causa dell’assenza del presidente del C.d.A. della Società, unico soggetto ritenuto legittimato a verificare la regolarità della costituzione, l’identità e la legittimazione dei presenti. Questo avrebbe travolto anche la legittimità delle deliberazioni assunte in seconda convocazione.
Secondo il Tribunale, che si accoda peraltro alla giurisprudenza più recente della Cassazione, per “assemblea deserta” deve intendersi quella che non si è potuta svolgere per mancanza di quorum costitutivo, e non è necessario, perché sia tale, che partecipi alcuno dei soggetti convocati e legittimati a intervenire.
Per il Tribunale, la previsione della seconda convocazione è finalizzato a favorire le deliberazioni, come mostra l’eliminazione del quorum costitutivo previsto per la prima (art. 2369 comma 3 c.c.).
Per questo, l’assemblea in seconda convocazione non potrà svolgersi solo se quella in prima convocazione, regolarmente costituita, si sia svolta.
Il mancato svolgimento della prima assemblea, trattandosi di fatto negativo, può essere provato in ogni modo.
Conclude il Tribunale che, quando l’assemblea in prima convocazione sia andata deserta, la presenza del Presidente non è affatto necessaria, e anzi la sua assenza, in quell’occasione, non solo non costituisce un’irregolarità e nemmeno un’anomalia, ma si iscrive interamente nella fattispecie “assemblea deserta” utile ai fini dello svolgimento dell’assemblea in seconda convocazione.
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Christian Penso