Scritto il 27 Mar 2026
Categoria: Articoli, Articolo

PREZZI INFRAGRUPPO TRA SOCIETÀ ITALIANE: LA CASSAZIONE CONFERMA CHE IL FISCO PUÒ CONTESTARLI

Con l’ordinanza n. 2777 dell’8 febbraio 2026, la Cassazione ha stabilito un punto fermo: l’Agenzia delle Entrate può sindacare i prezzi praticati tra società dello stesso gruppo, anche se tutte residenti in Italia e anche se aderiscono al consolidato fiscale nazionale.

Il caso riguardava un canone di locazione ritenuto eccessivo rispetto ai valori di mercato, pagato da una società del gruppo a una consociata immobiliare.

La decisione, però, può avere conseguenze dirette per tutti i gruppi italiani.

 Il consolidato non protegge

Molti gruppi ritengono che, se le società fanno parte dello stesso consolidato fiscale, il reddito complessivo non cambia, e dunque il Fisco non ha motivo di contestare i prezzi interni.

La Cassazione dice però il contrario: ogni società del gruppo deve comunque determinare il proprio reddito in modo autonomo, secondo le regole ordinarie.

Il consolidato è uno strumento di aggregazione dei risultati, ma non modifica le regole di calcolo del reddito delle singole partecipanti.

L’Agenzia può quindi verificare se un corrispettivo infragruppo si discosta dal valore normale di mercato (art. 9 del TUIR). Se lo scostamento è rilevante, può trattarlo come indizio di antieconomicità dell’operazione e procedere con l’accertamento. Al contribuente spetta poi dimostrare che quel prezzo ha una giustificazione economica.

Questo meccanismo non va confuso con il transfer pricing internazionale (art. 110, co. 7, TUIR), che per legge non si applica tra società residenti. Ma la Corte conferma che l’art. 9 — la norma sul valore normale — resta pienamente operativo anche nei rapporti domestici.

 Cosa sta facendo l’Agenzia delle Entrate

L’interesse dell’Agenzia non è teorico o necessariamente vessatorio. Quello che vuole presidiare è lo spostamento di base imponibile tra società del gruppo attraverso corrispettivi non allineati al mercato, che a volte può realizzare variazioni delle imposte complessive anche nel caso di apparente neutralità dei comportamenti.

Nel consolidato, ad esempio, un rischio specifico è l’alterazione delle perdite fiscali pregresse. Gonfiare un costo a favore di una società che ha perdite anteriori all’ingresso nel consolidato può significare, indirettamente, far utilizzare quelle perdite da un soggetto diverso da quello che le ha generate. È una violazione delle regole del sistema (art. 118, co. 2, TUIR) e l’Agenzia lo sa. Altri esempi possono riguardare le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi, per tacere dell’IRAP.

 Il rischio non riguarda solo i gruppi in consolidato

Anzi: il rischio è più elevato per i gruppi che non aderiscono al consolidato fiscale.

In quel caso, uno spostamento di reddito da una società all’altra attraverso prezzi distorti produce un ovvio effetto fiscale immediato e misurabile. Non c’è nemmeno l’argomento — per quanto ormai superato — della neutralità complessiva del gruppo.

Qualsiasi gruppo con operazioni infragruppo rilevanti (locazioni, servizi, management fees, riaddebiti di costi) è potenzialmente esposto.

 I rischi concreti

Le conseguenze di una contestazione possono essere:

  • riprese a tassazione sulla differenza tra il prezzo praticato e il valore normale;
  • impatti su IVA e IRAP, non solo sulle imposte dirette;
  • una posizione difensiva debole se il gruppo non ha documentato le ragioni economiche del prezzo.

Questo ultimo punto è il più critico.

A differenza del transfer pricing internazionale, per le operazioni domestiche non esiste un obbligo formale di documentazione né un meccanismo di penalty protection. Chi non si è preparato prima rischia di trovarsi senza strumenti al momento del controllo.

Non tutto è a rischio, ma il tema è concreto

Non serve allarmarsi: l’Agenzia non contesterà ogni singola fattura tra consociate.

Una verifica non vessatoria potrà concentrarsi dove c’è un reale spostamento di costi o ricavi che impattino davvero sul saldo totale delle imposte del gruppo — operazioni di importo significativo, scostamenti evidenti dal mercato, assenza di giustificazioni economiche documentate.

Ma occorre essere consapevoli che il transfer pricing interno è una leva di accertamento che l’Agenzia può usare in modo mirato e con relativa facilità. Basta un raffronto con i valori di mercato (OMI, listini CCIAA, tariffe di settore) per costruire un accertamento pericoloso.

 Cosa fare

Il tema va gestito in modo selettivo ma consapevole:

  1. Mappare le operazioni infragruppo rilevanti: locazioni, prestazioni di servizi, riaddebiti, management fees. Identificare quelle con importi significativi o prezzi potenzialmente non allineati.
  2. Verificare la congruità dei corrispettivi rispetto ai valori di mercato. Non serve un’analisi al centesimo, ma un benchmark ragionevole e documentato, volto ad individuare gli scostamenti macroscopici.
  3. Predisporre una documentazione difensiva minima che spieghi le ragioni economiche del prezzo praticato. Se domani arrivasse un accertamento, quella documentazione sarebbe la prima linea di difesa.

Ciò che è giustificato e documentato si difende. Ciò che non lo è, molto meno.

Il nostro studio si occupa da anni di fiscalità dei gruppi nazionali e multinazionali e di transfer pricing. Se volete un consulto su queste tematiche, contattateci.

Christian Penso