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Penale tributario: A RISCHIO I CONSIGLIERI CHE NON DELEGANO E NON DISSENTONO
Come mettere al riparo dai rischi penal-tributari i consiglieri privi di poteri decisionali.
Nel caso in cui all’interno di un Consiglio di Amministrazione sussistano specifiche deleghe che attribuiscono taluni compiti a uno o più amministratori, degli illeciti compiuti in tali ambiti rispondono solamente gli amministratori ad esse delegati.
Diversamente, nel caso in cui non sussistano specifiche deleghe, rispondono tutti i membri del CdA in solido, salva l’ipotesi in cui qualcuno abbia espressamente esternato il proprio dissenso.
Questo è l’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, la quale di recente (Cass. 11087/2022) ha affermato che per gli illeciti tributari posti in essere da un consiglio di amministrazione privo di specifiche deleghe, la responsabilità grava solidalmente su tutti i suoi componenti. Fa tuttavia eccezione, l’ipotesi in cui uno o più componenti espressamente esternino il proprio dissenso al compimento di una determinata operazione.
Questa giurisprudenza offre una preziosa indicazione, che se non consente di proteggere tutto l’organo amministrativo da rischi penal-tributari, permette almeno di escludere dai pericoli alcuni consiglieri.
L’assenza di deleghe (e di dissenso scritto), infatti, è la situazione meno raccomandabile, perché in caso di accertamento di un reato tributario tutti i componenti ne rispondono personalmente, anche se l’atto non sia stato di fatto deciso o compiuto da loro. Nel caso invece in cui vi sia una delega di funzioni in materia tributaria in capo ad uno specifico componente del CdA, gli altri saranno al riparo.
A nessuno piace assumere il ruolo di parafulmine, ma come è esperienza comune ad esempio in materia di sicurezza sul lavoro, è evidente la particolare importanza di ripartire e segregare compiti, ruoli e funzioni all’interno dell’organo amministrativo, al fine di delimitare con precisione le responsabilità di ogni singolo consigliere.
Andrea Ferone