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Crisi d’impresa: FINE DELLA RESPONSABILITÀ LIMITATA?
Attrezzarsi per escludere che gli amministratori rispondano dei debiti sociali con il proprio patrimonio.
“Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”.
Così da qualche mese stabilisce il sesto comma dell’art. 2476 del codice civile per le Società a responsabilità limitata. Una norma che rischia di rendere tale denominazione illusoria.
La modifica apportata alla disciplina delle SRL è di portata enorme. E per gli altri tipi di società, SNC, SAS, SPA e SAPA, vale di fatto la stessa cosa.
Eppure in moltissimi casi sembra che gli imprenditori non se ne curino.
Da quando è in vigore il nuovo Codice della crisi (l’ultima parte si applica dal 15 luglio 2022) tutti gli amministratori sono responsabili con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali (cioè di tutti i debiti della società verso dipendenti, Stato, banche e fornitori) nel caso in cui l’azienda sia stata gestita senza un adeguato sistema di controllo.
Inoltre, per gli amministratori di qualsiasi tipo di società commerciale si applica l’art. 2086 C.C., secondo cui “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
È chiarissima la volontà del legislatore di costringere il management aziendale a gestire in modo adeguato l’azienda, in modo da individuare autonomamente in anticipo le situazioni di potenziale crisi e provare a gestirle finché c’è tempo.
L’art. 3 secondo comma del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che “l’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del Codice Civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione delle idonee iniziative”.
Si tratta di monitorare lo stato di salute della propria azienda per individuare sul nascere eventuali squilibri economici o finanziari, ma anche il manifestarsi di semplici indizi che potrebbero, se non fronteggiati, portare l’azienda alla crisi.
Una adeguata organizzazione aziendale (che la legge chiama “adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile”) non può semplicemente limitarsi a constatare le perdite causate dalla crisi, ma deve essere, invece, un insieme organico di strumenti che garantisca, in azienda, la rilevazione precoce degli indizi di crisi. Quindi non possono essere la contabilità e il Bilancio gli unici sistemi di valutazione che assicurano all’azienda un futuro privo di rischi di crisi.
Il nostro Studio elabora le soluzioni che, se adottate, mettono gli amministratori delle società al riparo dal rischio di rispondere con il proprio patrimonio dei debiti sociali, strumenti che favoriscono l’early warning (l’allerta precoce) in modo da presidiare l’equilibrio economico e finanziario dell’impresa. Contattateci!
Christian Penso