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TRANSFER PRICING: LA CASSAZIONE RIDEFINISCE IL PERIMETRO DEL CONTROLLO
Per anni, l’applicazione della normativa sui prezzi di trasferimento ha sofferto di una incertezza di fondo: quali rapporti tra imprese rientrano nel suo ambito? La risposta sembrava semplice — le operazioni tra imprese “controllate” — ma il problema era capire cosa significasse “controllo”.
L’Agenzia delle Entrate, fin dalla Circolare 32/1980, aveva adottato un’interpretazione estensiva. Il controllo rilevante ai fini del transfer pricing non era quello del codice civile (maggioranza dei voti, influenza dominante, vincoli contrattuali). Era qualcosa di molto più ampio: qualsiasi forma di “influenza economica, potenziale o attuale”. Bastava la vendita esclusiva dei prodotti di un’altra impresa, la dipendenza finanziaria, i legami familiari tra soci, la presenza di amministratori comuni. L’elenco era aperto e, nei fatti, indeterminato.
Questa impostazione ha retto per decenni. La Cassazione l’ha avallata più volte, da ultimo ancora nel 2022. Ma il quadro normativo nel frattempo era cambiato.
Il D.M. 14 maggio 2018
Nel 2018, il Ministero dell’Economia ha emanato le linee guida per l’applicazione della disciplina, allineandola alle best practice OCSE. L’art. 2 del decreto definisce le “imprese associate” — cioè i soggetti tra cui si applica il transfer pricing — in modo tipizzato. Si ha controllo quando ricorre almeno una di queste condizioni:
- partecipazione superiore al 50% nel capitale, nei diritti di voto o negli utili
- influenza dominante sulla gestione, derivante da vincoli azionari o contrattuali
Non c’è spazio per la generica “influenza economica”. Non rilevano la vendita esclusiva, i legami familiari, la dipendenza da un unico fornitore. Serve il controllo vero e proprio, quello che consente di determinare le scelte gestorie dell’altra impresa.
Le sentenze di luglio 2025
La Cassazione, con tre pronunce del 3 luglio 2025 (nn. 18058, 18072 e 18080), ha preso atto di questo cambiamento.
I giudici hanno affermato che il D.M. 2018 ha “portata innovativa” perché “sostituisce al criterio più elastico proprio della precedente disciplina uno vincolato ai medesimi presupposti previsti dall’art. 2359 c.c.”.
In altre parole: la nozione di controllo ai fini del transfer pricing si avvicina ora a quella civilistica, pur mantenendo un ambito soggettivo più ampio (riferendosi alle “imprese” in generale, non solo alle società). Non basta più dimostrare una generica capacità di influenzare le decisioni dell’altra impresa. Serve la prova di un legame qualificato.
Cosa cambia in pratica
Occorre distinguere in base all’annualità.
Per i periodi ante-2017, l’onere probatorio dell’Agenzia si è irrigidito: non basta allegare indizi di “influenza economica potenziale”, serve la prova concreta della “stabile influenza economica” che condizioni le decisioni gestorie. Le ordinanze 2025 offrono argomenti difensivi importanti per i contenziosi pendenti.
Per i periodi dal 2018, la nozione è tipizzata: o c’è partecipazione >50%, oppure influenza dominante da vincoli azionari o contrattuali. I rapporti meramente commerciali (esclusiva, dipendenza economica) non bastano.
Il perimetro di applicazione della normativa si restringe. Restano fuori, ad esempio:
- le partecipazioni di mero collegamento (20-50% del capitale), salvo che non vi sia influenza dominante effettiva
- i rapporti commerciali esclusivi che non si traducono in potere di direzione
- i legami familiari tra soci di società diverse, se non accompagnati da concrete iniziative gestorie
Attenzione ai profili di rischio
L’influenza dominante “contrattuale” resta una categoria aperta. Contratti che attribuiscono poteri di veto, nomina degli amministratori o approvazione di decisioni strategiche possono configurare controllo anche senza partecipazione. Le joint venture paritetiche (50-50) potrebbero rientrare nell’ambito del D.M. se i patti parasociali attribuiscono a un socio poteri di direzione effettivi.
Resta quindi necessaria un’attenta valutazione caso per caso.
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Christian Penso