Scritto il 04 Giu 2024
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I GUADAGNI DEL RESIDENTE ALL’ESTERO SULLA CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE ITALIANE

Per il Testo Unico delle Imposte sui Redditi sono imponibili in Italia, ma anche il Paese di residenza spesso vuole la sua parte. Si paga due volte?


Per chi vive all’estero e mantiene interessi economici in Italia, è particolarmente importante il regime fiscale delle plusvalenze realizzate su partecipazioni in società residenti in Italia.

Il tema spesso è questo: il cittadino italiano che si è trasferito all’estero e vende azioni o quote di una società italiana, dove dichiara e tassa l’eventuale profitto della cessione?

La risposta corretta è di quelle che nessuno vuole sentirsi dare: “dipende”. Dipende, in particolare dal braccio di ferro tra le norme fiscali italiane e quelle del suo paese di residenza, fra le quali fanno da arbitro gli accordi internazionali tra i due paesi.

L’Agenzia delle entrate (con la risposta ad interpello n.123/2024) si è occupata del caso particolare di un contribuente, residente negli Stati Uniti ma di cittadinanza italiana e statunitense, che realizza una plusvalenza dalla cessione di partecipazioni in una società italiana. La questione sollevata mira a chiarire se tale plusvalenza debba essere tassata in Italia o negli Stati Uniti, alla luce delle disposizioni della Convenzione bilaterale Italia-USA.

La normativa interna italiana (articolo 23 del TUIR) prevede che le plusvalenze realizzate da non residenti su partecipazioni in società italiane siano imponibili in Italia.

Tuttavia, questo principio deve essere coordinato con le disposizioni dei trattati internazionali contro le doppie imposizioni, la cui prevalenza è riconosciuta sia dalla normativa interna sia dalla giurisprudenza costituzionale.

La Convenzione Italia-USA (articolo 13, paragrafo 4), in particolare, stabilisce che le plusvalenze da cessione di partecipazioni sono imponibili soltanto nello Stato di residenza dell’alienante, cioè del venditore. Questo principio è confermato dal Modello OCSE e dalla prassi interpretativa italiana.

Di conseguenza, nel caso specifico, la plusvalenza realizzata dal contribuente residente negli USA non è imponibile in Italia, ma sarà soggetta alla normativa fiscale statunitense.

Questo esempio sottolinea l’importanza della corretta interpretazione e applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, strumenti fondamentali per evitare la doppia imposizione e favorire gli investimenti transfrontalieri.

Per i residenti all’estero che possiedono partecipazioni in Italia, è essenziale conoscere l’esistenza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con numerosi paesi, che possono prevedere disposizioni simili a quelle della Convenzione Italia-USA. Questi trattati, infatti, possono offrire opportunità significative di pianificazione fiscale internazionale, consentendo di ottimizzare il carico fiscale sulle plusvalenze e altri redditi di natura transfrontaliera.

La gestione delle questioni fiscali internazionali richiede una profonda conoscenza della normativa fiscale sia interna sia convenzionale. Il nostro Studio se ne occupa da molti anni. Se vi trovate in un caso simile contattateci!

 

Christian Penso