Scritto il 12 Ott 2022
Categoria: Articoli

TRANSFER PRICING: NON SONO AL RIPARO GLI SCAMBI INFRAGRUPPO CON PAESI A FISCALITÀ NORMALE

Sempre consigliato mitigare il rischio fiscale predisponendo la documentazione sui prezzi di trasferimento o in alternativa tentare l’accordo preventivo con L’Agenzia delle Entrate.


L’imprenditore di un gruppo multinazionale non può e non deve sottovalutare il rischio fiscale relativo al transfer pricing, per il solo fatto che le società estere possedute siano localizzate in paesi “normali”, cioè non a fiscalità privilegiata. Infatti, come si è già detto in un precedente intervento, la disciplina in materia di transfer pricing non ha natura antielusiva, viceversa mira semplicemente al fatto che le transazioni tra società residenti in Stati diversi ma appartenenti allo stesso gruppo avvengano nel rispetto del principio di libera concorrenza, ossia in conformità “a prezzi e condizioni che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di concorrenza e in circostanze comparabili”.

Di conseguenza, non vi è nessun onere in capo al Fisco di provare un minor peso della fiscalità estera rispetto a quella nazionale, essendo bensì sufficiente provare la mera esistenza di transazioni con soggetti esteri appartenenti allo stesso gruppo, avvenute a prezzi inferiori rispetto a quelli di libera concorrenza. La legge obbliga infatti il contribuente a realizzare dette transazioni a prezzi che praticherebbe con parti indipendenti.

Tale orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, è stato sottolineato ancora una volta dalla Cassazione, con una recente sentenza depositata il mese scorso (n. 26695 del 12 settembre 2022).

Proprio per questo, l’area dei prezzi di trasferimento, rappresenta un terreno piuttosto fertile per l’Agenzia delle Entrate per recuperare facilmente materia imponibile alle spese dei contribuenti in buona fede: come difendersi da questo?

Una soluzione potrebbe essere la predisposizione (su base annuale) della documentazione sui prezzi di trasferimento, la quale da la possibilità di beneficare della c.d. penalty protection, ossia della non applicazione delle sanzioni amministrative in caso di accertamenti in materia di transfer pricing, al ricorrere dei seguenti requisiti: i) documentazione debitamente predisposta; ii) comunicazione del possesso della documentazione da parte del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi; iii) esibizione della documentazione all’Amministrazione finanziaria in sede di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria.

L’altra soluzione potrebbe essere quella di chiudere un Accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate al fine di definire in anticipo i prezzi di trasferimento, eliminando così totalmente il rischio fiscale.

Da anni il nostro Studio si occupa sia dell’assistenza nella predisposizione della documentazione in materia di prezzi di trasferimento, sia nella gestione delle procedure volte alla chiusura di Accordi preventivi con l’Agenzia delle Entrate.

Contattateci per approfondire gratuitamente il funzionamento di questi due strumenti.

 

Andrea Ferone