Scritto il 10 Apr 2019
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TRANSFER PRICING: BASTA ANALISI DEI COMPARABLES IRRAGIONEVOLI!

 

La giurisprudenza stoppa accertamenti fiscali aggressivi basati su analisi di comparabilità “orientate”.

Cominciano a farsi sentire gli effetti positivi della disciplina applicativa emanata nel 2018 in materia di prezzi di trasferimento (decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 maggio 2018).

È stata infatti pubblicata da poco una interessante sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia (che non è la Cassazione, ma è pur sempre molto autorevole) che affronta vari aspetti molto tecnici che spesso sono motivo di discussione in sede di accertamento in materia di transfer price (CTR Lombardia n. 5005/2018).

 

TNMM vs PROFIT SPLIT

La Commissione smentisce l’Agenzia, che aveva disatteso la scelta del metodo adottato dalla società (il “Tnmm”) per verificare la rispondenza dei prezzi di trasferimento al principio di libera concorrenza, in favore del c.d. “Profit split”.

Lo fa richiamando con forza non solo i precetti Ocse, ma soprattutto la recente disciplina del D.M. 14.05.2018, di cui viene chiarissimamente affermata la portata interpretativa: l’Amministrazione deve basarsi sul metodo applicato dall’impresa se è fra quelli espressamente indicati e preferiti dal decreto.

 

ITALIA vs EUROPA

Dove cercare i comparables per un’impresa italiana?

I Giudici confermano che assumere un paniere europeo di imprese comparabili è del tutto legittimo, se ciò è coerente con le caratteristiche delle transazioni controllate, senza che sia vincolante assumere una composizione integralmente riferita al nostro Paese.

 

LOGICA EX-ANTE vs EX-POST

Capita di vedere che l’Agenzia ponga alla base delle proprie contestazioni informazioni non disponibili alle imprese nel momento in cui esse hanno dovuto assumere le proprie decisioni.

Ad esempio nelle scelta dell’intervallo temporale di riferimento per la costruzione del range interquartile.

Nel caso in esame, l’Ufficio sosteneva di poter assumere, secondo una logica a posteriori, un intervallo che includesse anche lo stesso anno soggetto a verifica. Non solo: aveva utilizzato una versione della banca dati pubblica di reperimento dei dati che non era disponibile al momento in cui la società aveva elaborato i propri benchmark.

La sentenza boccia l’approccio dell’Ufficio, e afferma il principio secondo cui non è consentito al Fisco l’utilizzo di dati ed informazioni che non potevano essere a disposizione del contribuente al momento in cui l’analisi è stata elaborata.

 

TUTTO IL CAMPIONE O SOLO LE IMPRESE IN UTILE?

La CTR lombarda, contro la prassi diffusissima nell’Agenzia, ma in linea con l’ampia giurisprudenza di merito che si è espressa sull’argomento, respinge la scelta dell’Ufficio di escludere dal paniere delle imprese comparabili quelle che nell’intervallo di tempo selezionato hanno realizzato perdite gestionali.

Come ogni imprenditore sa molto bene, è un fatto che, soprattutto in periodi recessivi per determinati mercati, la perdita è una delle possibili manifestazioni del rischio di impresa e della fisiologica alea della gestione. Escluderla è scorretto: significa alterare l’indagine obiettiva circa la profittabilità media.

 

MEDIANA vs INTERVALLO

Il classico oggetto del contendere è infine il tema della mediana.

Spesso per gli Uffici essa è l’unico valore del range interquartile che si possa assumere come espressione del prezzo di libera concorrenza.

Il D.M. 14.05.2018 è stato invece molto chiaro sul punto: ogni punto dell’intervallo è “buono”, e i Giudici lo riconoscono.

La mediana non ha alcun significato privilegiato.

 

La sentenza commentata fa ben sperare, ma quella dei prezzi di trasferimento rimane una delle aree di maggiore rischio fiscale per le imprese multinazionali.

Noi riteniamo ancora che prevenire sia meglio che curare, e per questo cerchiamo sempre un confronto col Fisco prima di porre in essere transazioni infragruppo rilevanti, magari per molti anni, piuttosto che lasciare l’imprenditore esposto alla possibilità di successive rettifiche fiscali milionarie.

 

Christian Penso