Scritto il 10 Ott 2017
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Subholding estere: decide l’impresa, e non il Fisco, quali utili distribuire

Si può dare la priorità a quelli esenti al 95%

Un giudice illuminato (C.T. Provinciale di Novara, sentenza n. 145 del 06/07/2017) ha dato ragione al contribuente in una controversia riguardante una distribuzione di dividendi da parte di una holding olandese.

La sentenza afferma che la tassazione in Italia può essere limitata al 5% dell’ammontare distribuito anche in presenza di dividendi provenienti da società controllate di secondo livello, situate in paradisi fiscali.

L’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione il 95% dell’ammontare percepito dalla società italiana, sostenendo che si devono presumere distribuiti al socio italiano prioritariamente gli utili formatisi in capo a società controllate di secondo livello (cioè quelle controllate dalla holding olandese) situate in regimi fiscali agevolati, con conseguente imponibilità piena in Italia.

Il giudice di merito ha invece ritenuto che tale presunzione può essere pienamente superata con una adeguata documentazione ed al riguardo ha riconosciuto più che sufficiente un prospetto predisposto dalla società italiana che attestava che la holding intermedia, nella distribuzione delle riserve di utili, aveva adottato il criterio Lifo, dando la precedenza a quelli più recenti provenienti da Paesi a tassazione ordinaria (con conseguente esenzione al 95% in Italia).

 

Paolo Venuti