Scritto il 19 Ott 2022
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Settore Agroalimentare: I NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO SI APPLICANO ANCHE AL CONTO COMMISSIONE?

La risposta viene dall’analisi della natura del contratto di commissione.


Nei mercati all’ingrosso del settore ortofrutticolo è diffuso il contratto di commissione (la cui nozione è contenuta nell’articolo 1731 del Codice civile), in base al quale, ad esempio, un grossista è incaricato di vendere prodotti agricoli a nome proprio ma per conto di un produttore, in cambio di una provvigione.

Dal 2021 le imprese del settore agro-alimentare sono obbligate a rispettare nuove norme in materia di pratiche commerciali sleali (D.Lgs. 198/2021), le quali prevedono, fra l’altro, precisi termini di pagamento.

Questi obblighi si applicano anche al contratto di commissione per la vendita?

Va chiarito prima di tutto che il D.Lgs. 198/2021 si applica “alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale” (art. 1).

Il rapporto di commissione per la vendita coinvolge tre soggetti: il committente che incarica di vendere i propri beni, il commissionario che è incaricato di vendere, il cliente che acquista i beni.

Ebbene, nonostante le norme relative all’Iva richiedano che il committente fatturi al commissionario, e che quest’ultimo a sua volta fatturi al cliente, il committente non “vende” al commissionario, e quindi questi non acquista.

In termini strettamente giuridici, quelli che occorre avere presenti per trovare risposta alla domanda iniziale, il committente vende al cliente finale, con l’ausilio del commissionario, mentre nel rapporto tra committente e commissionario non avviene alcuna “cessione di prodotti agricoli ed alimentari”. Per tale motivo, alla lettera, il DLgs 198/2021 non è applicabile a questa parte del rapporto.

Alla stessa conclusione spinge la norma sui termini di pagamento (art. 4, comma 1, lett. a) la quale vieta come pratica sleale “il versamento del corrispettivo, da parte dell’acquirente di prodotti agricoli e alimentari deperibili” dopo un certo giorno dipendente dal contratto e dalla deperibilità dei prodotti. Ebbene, il commissionario non è “acquirente”, e dunque se ne dovrebbe concludere che, stando alla lettera della norma, l’obbligo non lo riguardi. Riguarderà, invece, l’acquirente finale.

Tutto questo significa che, per quanto riguarda le tempistiche di pagamento, il committente è esposto all’arbitrio del commissionario?

No, entrambi sono operatori commerciali che collaborano in base ad un accordo tra loro. Essi dovranno accordarsi anche sui termini entro i quali il commissionario deve rendicontare al committente le vendite realizzate e pagare, al netto della provvigione, quanto ricavato.

Nella prassi il rendiconto (spesso chiamato “conto ricavo”, espressione che probabilmente viene da “rendere il conto sui ricavi”) avviene o quando è esaurita la vendita di una partita di merce, oppure (è libertà delle parti scegliere) periodicamente, ad esempio ogni quindici giorni o ogni mese. Riteniamo che le norme sui termini di pagamento non impongano di cambiare le abitudini concordate.

Il nostro Studio si occupa da decenni di assistenza e consulenza a molte imprese del settore agroalimentare. Se possiamo esservi utili non esitate a contattarci.

 

Christian Penso