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OPERAZIONI IN BITCOIN E CRIPTOVALUTE: RIFLESSI FISCALI.
Meno incertezze nelle operazioni con monete digitali dopo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate (in risposta all’interpello n.956-39/2018) ha esaminato i riflessi fiscali legati al possesso e movimentazione dei bitcoin da parte di persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa.
Il parere è partito dalla risoluzione AdE 72/E/2016 e, nello specifico, ha affrontato due questioni rilevanti:
- l’applicabilità degli obblighi imposti dalla normativa sul monitoraggio fiscale dei capitali;
- gli obblighi connessi all’imposizione delle plusvalenze realizzate tramite negoziazione o prelievo delle valute digitali.
In via preliminare, il Fisco ha confermato l’obbligo di compilazione del quadro RW, partendo dall’assunto che le criptovalute siano equiparabili, sotto il profilo fiscale, alle valute estere, le quali, come già chiarito in passato dall’Agenzia, devono essere indicate nella dichiarazione annuale dei redditi se detenute all’estero, oppure qualora siano possedute in Italia ma al di fuori del circuito degli intermediari residenti.
Il contribuente, pertanto, deve indicare in dichiarazione il controvalore in euro della criptomoneta, al cambio al 31 dicembre indicato sul sito dove ha acquistato la valuta, contrassegnandola con il codice di individuazione 14 – “Altre attività estere di natura finanziaria”.
La compilazione del RW non comporta, tuttavia, il pagamento dell’IVAFE in quanto il suo presupposto è la disponibilità delle valute su depositi o conti correnti “esclusivamente di natura bancaria”, condizione che non si verifica per le monete digitali, che sono invece conservate in portafogli elettronici, cd. “wallet”.
Per quanto riguarda invece le plusvalenze, realizzate mediante la compravendita di criptovalute, l’Agenzia ritiene che debbano applicarsi “i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali” in base ai quali le plusvalenze valutarie appartengono alla categoria dei redditi diversi.
Quindi formerà reddito tassabile la plusvalenza ottenuta dalla differenza tra corrispettivo percepito e valore di acquisto.
Andrea Calafato