Scritto il 04 Apr 2019
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NOTE DI VARIAZIONE E LODO RITUALE

Il Fisco ha chiarito che la data da cui decorre il termine entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva è la data di sottoscrizione nel caso di un lodo arbitrale.

Nell’ipotesi di lodo arbitrale rituale passato in giudicato, il dies a quo (data di decorrenza) per il computo del termine entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva è la data di sottoscrizione. Inoltre, dopo la scadenza del termine per l’emissione della nota di variazione, non è possibile presentare una dichiarazione integrativa Iva a favore per recuperare l’imposta versata. È questa, in sintesi, la soluzione prospettata dall’Agenzia nella risposta n. 55 del 2019.

Quesiti

La questione sollevata dalla società che ha presentato l’istanza di interpello riguarda il recupero dell’Iva tramite l’emissione della nota di variazione in diminuzione a seguito di un lodo arbitrale rituale passato in giudicato. In particolare, i quesiti formulati sono i seguenti:

  • il dies a quo per l’esercizio del diritto al recupero dell’Iva e, quindi, per l’emissione della nota di variazione decorre da quando il lodo arbitrale rituale è diventato definitivo per effetto del passaggio in giudicato oppure dalla data in cui il lodo è diventato esecutivo?
  • quale è il dies a quem entro il quale è possibile, per il prestatore inadempiente, esercitare il diritto al recupero dell’Iva?
  • nel caso in cui il termine ultimo per effettuare la variazione in diminuzione sia già spirato per decorrenza dei termini, è possibile trasmettere, per recuperare il credito Iva, una dichiarazione integrativa a favore?

 

Risposte

L’Agenzia, dopo aver sinteticamente ricostruito la normativa in materia di arbitrato quale procedimento per la risoluzione delle controversie alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (articoli 806-840, c.p.c.), il cui atto conclusivo è rappresentato dal lodo arbitrale, ricorda che in ambito di Iva la disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione è dettata dall’articolo 26, Dpr 633/1972 (cfr anche articolo 19, Dpr 633/1972). La norma, sottolinea l’Agenzia, individua le ipotesi in cui è possibile emettere una nota di variazione senza limiti temporali, nel presupposto che la fattura originaria sia stata registrata dal cedente e abbia,_perciò,_concorso_alla_liquidazione_Iva. I casi di risoluzione, recesso, revoca e simili del contratto previsti dall’articolo 26 possono riguardare tutto il contratto oppure alcune parti di esso, e nella pratica si manifestano attraverso atti di accertamento negoziale o sentenze, tra le quali è possibile ricondurre il lodo arbitrale rituale. Nell’arbitrato rituale il lodo produce gli stessi effetti di una sentenza di un giudice di primo grado e può essere reso esecutivo con decreto del tribunale_competente_per_territorio. L’Amministrazione Finanziaria, inoltre, ricorda che la giurisprudenza ha chiarito che “il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione e ciò ancorché il lodo in questione non essendo stato ancora depositato, non sia esecutivo e non abbia acquisito natura di sentenza arbitrale” (tra le altre, Corte di Cassazione 4965/2003).  Sulla base di queste considerazioni, l’Agenzia fornisce le seguenti risposte ai quesiti dell’interpellante:

  • il dies a quo per il computo del termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva è la data di sottoscrizione del lodo;
  • poiché il presupposto dell’emissione della nota di variazione (lodo arbitrale) si è verificato ante 1° gennaio 2017 (vale a dire prima dell’entrata in vigore del nuovo articolo 19, Dpr 633/1972), nel caso in esame la nota di variazione poteva essere emessa al più tardi entro il 30 aprile 2018 (in questa ipotesi, infatti, si applica l’articolo 19 previgente, secondo il quale il diritto alla detrazione (…) può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (…);
  • scaduto il termine per l’emissione della nota di variazione, non è possibile presentare una dichiarazione integrativa Iva a favore per recuperare l’imposta versata (in tal caso, infatti, mancano i presupposti per poter presentare una dichiarazione integrativa non ravvisandosi alcun errore e omissione cui rimediare con riferimento all’anno di emissione della fattura originaria).

 

Davide Zoccarato