Scritto il 11 Set 2020
Categoria: Articoli

NIENTE IRES SUI DIVIDENDI DELLE PARTECIPATE TEDESCHE

Rispondendo ad un interpello, l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto che le società italiane non pagano IRES nemmeno sul 5% dei dividendi tedeschi, se la partecipazione è almeno pari al 25%.

 

Il nostro Studio ha ottenuto dall’Agenzia delle entrate, per un contribuente specifico, il via libera alla integrale detassazione dei dividendi di una sua controllata tedesca.

Possiamo da oggi ottenere lo stesso risultato per tutti i gruppi italiani che abbiano partecipate in Germania.

Ecco i termini della questione.

I dividendi percepiti dalle società sono di norma esclusi dalla formazione del reddito per il 95% del loro ammontare. Sono cioè imponibili nella misura del 5%, il che è come dire che, essendo l’aliquota IRES pari al 24%, la loro tassazione avviene con un’aliquota dell’1,2%.

Questa è la regola generale del Testo unico delle imposte sui redditi, che  trova eccezione per i dividendi provenienti da Paesi a regime fiscale privilegiato, tassati per intero.

L’Agenzia delle entrate ha oggi però riconosciuto che vi è un’altra eccezione, in senso stavolta più favorevole: si tratta dei dividendi provenienti da una società di diritto tedesco di cui una società italiana detenga almeno il 25%. Tali dividendi sono integralmente detassati.

La nostra tesi è fondata sulla Convenzione internazionale stipulata tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali.

In passato la stessa Agenzia aveva negato che la Convenzione fosse applicabile, perché la interpretava in modo per nulla condivisibile, affermando che essa non si occupa della “doppia imposizione economica” ma solo di quella “giuridica”.

Detto in termini più semplici: secondo la tesi di alcuni Uffici, la Convenzione, che espressamente esclude da imposizione gli utili distribuiti da una partecipata al socio possessore di una quota pari ad almeno il 25%, mirerebbe ad escludere la doppia tassazione degli utili in capo allo stesso soggetto (concretamente il socio oppure la società), mentre nulla direbbe per i casi in cui gli stessi utili siano prima tassati in capo alla partecipata e poi, come dividendi, in capo alla società socia.

Invece, secondo noi, la norma non esprime alcuna condizione per l’esclusione dal reddito, e dunque se ne deve dedurre che l’esenzione dall’imposizione in Italia del dividendo in entrata, prevista dall’articolo 24 della Convenzione internazionale, ha la funzione anche di evitare il concretizzarsi della doppia tassazione della medesima ricchezza, anche se in capo a due soggetti giuridicamente distinti dello stesso gruppo economico, da parte di due Stati diversi.

Ne consegue la completa esclusione dalla base imponibile di una società italiana dei dividendi erogati da una sua partecipata tedesca nella quale possieda almeno il 25% del capitale.

Abbiamo esposto la nostra interpretazione all’Agenzia, che, rispondendo al nostro Interpello, l’ha accolta.

Occorre sottolineare che gli interpelli non valgono automaticamente per tutti i contribuenti, ma solamente per quelli che li hanno presentati, per cui non si può escludere che qualche Ufficio locale continui ad esigere la tassazione parziale dei dividendi provenienti dalla Germania.

Il nostro Studio può però aiutarvi a presentare Interpello, per sottoporre anche il vostro caso all’Agenzia delle entrate, e ottenerne l’integrale detassazione dei dividendi delle partecipate tedesche.

Contattateci!

 

Christian Penso