Scritto il 19 Mar 2020
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NIENTE BONUS A CHI NON PAGA GLI AFFITTI DI NEGOZI E BOTTEGHE

L’agevolazione del decreto “Cura Italia” riservata agli esercenti che, obbligati a chiudere, onorano tuttavia gli impegni contrattuali delle locazioni.

 

Le imprese che conducono in locazione negozi e botteghe potranno godere per il mese di marzo di una agevolazione prevista dal decreto Cura Italia (D.L. 18/2020), con alcune esclusioni di cui diremo.

A tali imprenditori, infatti, è riconosciuto un credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1

L’agevolazione si riferisce alle “locazioni”, senza distinzioni per tipologia di contratto, di immobili di categoria C/1, indipendentemente dalla metratura dei locali.

L’agevolazione non riguarda invece il caso di immobili C/1 acquistati in proprietà sui quali gravi un eventuale mutuo, né il caso dell’acquisto in leasing. Le PMI potranno, però, sospendere il pagamento delle rate o  dei canoni  di leasing sino al 30 settembre 2020, e il piano  di  rimborso  delle  rate  o  dei  canoni  oggetto  di  sospensione  è  dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità.

La norma parla di “canone di locazione relativo al mese di marzo”, non menzionando in alcun modo il “pagamento”, aprendo al dubbio che il bonus spetti anche a chi non paga.

Riteniamo però che il senso della norma sia quello di evitare, anche su questo fronte, che a causa dell’epidemia si inceppi l’economia, e che si vogliano aiutare le imprese ad onorare gli impegni assunti con la locazione, nonostante gli obblighi di chiusura.

Un riferimento al “pagamento del canone” si trova nei chiarimenti forniti nella relazione tecnica al decreto, dove si precisa che il credito d’imposta è relativo alle “spese sostenute” nel mese di marzo 2020 per canoni di locazione di immobili con categoria catastale C/1.

Il credito spetta dunque solo per i pagamenti dei canoni effettuati nel mese di marzo (esclusi gli eventuali arretrati di mesi precedenti). Tendiamo ad escludere che il Fisco, nell’eventualità di una verifica, riconosca l’auto a chi non ha avuto il danno di pagare i canoni nonostante la chiusura.

Quanto alle modalità di utilizzo del credito d’imposta, esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’ambito del modello F24, per il pagamento di altri debiti tributari, contributivi e/o assicurativi. L’agenzia delle entrate stabilirà prevedibilmente il codice tributo da utilizzare.

 

Va infine segnalato che il bonus non si applica alle attività commerciali che non sono state sospese, e dunque alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del decreto, né le altre che in questi giorni non sono state chiuse per decreto.

 

Christian Penso