Scritto il 20 Set 2019
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NESSUNA IMPOSTA SULLA COSTITUZIONE DEI TRUST: LA CASSAZIONE BACCHETTA ANCORA L’AGENZIA DELLE ENTRATE.

 

La Cassazione consolida il proprio orientamento sulla non tassabilità del trust, ma l’Agenzia delle Entrate non sembra voler sentire ragioni.

La Corte di Cassazione ribadisce ancora che all’atto di dotazione di trust non sono applicabili né l’imposta sulle successioni e donazioni, né l’imposta di registro, né la catastale e ipotecaria, se non eventualmente in misura fissa, in quanto il trasferimento a favore del trustee è comunque temporaneo e strumentale alla realizzazione degli scopi del trust.

Tale principio vale ancor di più per l’atto di dotazione del trust autodichiarato, in cui disponente e trustee coincidono, dato che in esso “un reale trasferimento è impossibile”. Questa è l’essenza della sentenza n. 22754, depositata il 12 settembre 2019.

In larga parte, la pronuncia ripropone le ragioni di altre pronunce della Corte di Cassazione emesse nel corso dell’anno 2019. In prima battuta non trova conferma il filone giurisprudenziale della stessa Corte che affermerebbe l’esistenza implicita di una imposta sui “vincoli di destinazione”, a meno che questo non comporti un effettivo incremento patrimoniale non “meramente strumentale”.

Solo l’attribuzione finale del bene al beneficiario, a realizzazione del trust medesimo, può configurare tale trasferimento e costituire il presupposto per l’applicazione delle imposte in misura proporzionale.

Nel caso in questione il Trust era anche autodichiarato, ossia vi era coincidenza tra il disponente dei beni e il trustee che li amministrava, e pertanto la Cassazione evidenzia che non è proprio possibile configurare base imponibile.

La Sentenza pronunciata inoltre chiarisce che alle stesse conseguenze debba pervenirsi in tutti i casi in cui il trasferimento al trustee sia meramente temporaneo, finalizzato al raggiungimento degli scopi del trust, e non costituisca un suo arricchimento patrimoniale, ovvero anche nei casi in cui il disponente non coincida col trustee. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ben lungi dall’accogliere questa ragionevole tesi della Corte che richiama i principi di “capacità contributiva”, con una risoluzione del 10 settembre 2019 ancora pretende che le imposte indirette sui trasferimenti vengano pagate al momento dell’ingresso dei beni nel trust, in occasione degli atti di dotazione.

Davide Zoccarato