Scritto il 24 Nov 2022
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Impatriati: POSSIBILE LA DETASSAZIONE “TARDIVA” PER GLI IMPATRIATI

La normativa non prevede termini stretti di decadenza, al contrario di quanto sostiene l’Agenzia delle entrate, che in giudizio perde.


Capita spesso che coloro che rientrano in Italia dopo un prolungato periodo di lavoro all’estero non sappiano che i redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e i redditi di lavoro autonomo prodotti dopo aver trasferito la residenza in Italia sono in larga parte detassati, perché, a certe condizioni, concorrono alla formazione del reddito complessivo solo nella misura del 30 per cento, percentuale peraltro più volte mutata nel tempo (cfr art. 16 DLgs 147/2015).

Alcuni lo realizzano solo dopo alcuni anni, e si chiedono se sia possibile usufruire tardivamente di tale incentivo al rimpatrio.

L’Agenzia delle entrate ha assunto, come accade spesso quando le si chiede di rimborsare i contribuenti, una posizione molto rigida, affermando che “nelle ipotesi in cui l’impatriato non abbia formulato alcuna richiesta al proprio datore di lavoro nel periodo di imposta in cui è avvenuto il rimpatrio, né ne abbia dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini di presentazione risultano scaduti, per detti periodi di imposta, l’accesso al regime è da considerarsi precluso” (Circ. 33/E del 2020).

Si tratta di una lettura davvero non condivisibile della norma, la quale prevede un regime naturale di parziale esenzione per gli impatriati. Non si tratta, in altre parole, di un’opzione da afferrare secondo regole prestabilite.

Questo è stato riconosciuto a qualche contribuente dalle Commissioni Tributarie.

Non tutto è perduto, insomma, per quei lavoratori impatriati che vengano a conoscenza a distanza di anni dei loro diritti.

Il nostro Studio si occupa anche di questa normativa, ed è disposto ad assistervi se vi trovate nelle condizioni che abbiamo illustrato. Contattateci!

 

Christian Penso