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IL PRIMO VIA LIBERA UE ALLA FATTURA ELETTRONICA GENERALIZZATA
L’estensione generalizzata degli obblighi di fatturazione elettronica, prevista a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per specifiche operazioni già dal 1° luglio 2018, ottiene un primo via libera dall’Unione europea.
Gli obblighi di fatturazione elettronica
La norma italiana prevede che dal 1° gennaio 2019 siano emesse esclusivamente fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti:
- residenti,
- stabiliti
- identificati nel territorio dello Stato.
Per tale obbligo, gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche. In merito agli scambi con operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, salvo quelle per le quali è emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante_l’operazione. L’emissione di fatture con modalità diverse da quelle elettronica sarà considerata non emessa e come tale sarà sanzionata. Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda la fattura elettronica verso i consumatori finali, la norma chiarisce che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.
Gli obblighi di fatturazione elettronica sono anticipati al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina e gasolio usati come carburanti e per le prestazioni di servizi rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di appalti pubblici.
Dalla fattura elettronica sono comunque esonerati i soggetti in regime di vantaggio e in regime forfetario, come confermato dall’autorizzazione predisposta dalla Commissione europea.
L’iter di approvazione della UE
La Commissione europea ha redatto la proposta che il Consiglio Ue dovrà approvare all’unanimità, con la quale autorizza lo Stato italiano a imporre ai soggetti passivi IVA la fatturazione elettronica obbligatoria. La direttiva 2006/112/CE che disciplina l’IVA consente, infatti, il ricorso alla fattura elettronica solamente qualora vi sia l’accordo del destinatario e non consente agli Stati membri di accettare fatture che non soddisfano i requisiti fissati dalla direttiva medesima.
Lo Stato italiano ha richiesto l’autorizzazione a introdurre norme derogatorie inviando una comunicazione alla Commissione europea, nel settembre_2017. Secondo l’Italia, l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica mediante Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate, consente agli uffici di acquisire in tempo reale i dati delle fatture, con conseguenti vantaggi in termini di tempestività sui controlli e sulla riscossione.
La Commissione propone di autorizzare la deroga dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021, dopo di che l’Italia, se intende prorogare la misura, dovrà presentare una relazione sul funzionamento della stessa in merito alla lotta alle frodi e all’evasione dell’IVA, includendo tra l’altro una valutazione degli effetti sui soggetti passivi in termini di oneri e costi amministrativi in capo a questi ultimi.
Anche se il Ministero dello Sviluppo Economico non esclude proroghe all’adozione del nuovo processo di fatturazione elettronica, la digitalizzazione del ciclo attivo e passivo è in atto e comporterà l’adozione per gli operatori di procedure nuove e per molti aspetti ancora nebulose.
Si tratta certamente di un cambiamento epocale che è opportuno venga tenuto nella massima considerazione e i cui sviluppi operativi devono essere attentamente monitorati da parte di tutti i soggetti interessati.
Davide Zoccarato