Scritto il 14 Giu 2018
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DAL 2019 PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONI TASSATE AL 26%

Equiparato il regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie qualificate e non qualificate

Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2018, a decorrere dall’1/1/2019 le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate, realizzate da persone fisiche, saranno assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%, e sconteranno quindi il medesimo criterio impositivo già applicabile alle partecipazioni non qualificate.

La modifica è coerente con quanto già stabilito, con effetto dal 2018, per i dividendi. Si ricorda tuttavia che per questi ultimi, e non anche per le plusvalenze, è stato introdotto un regime transitorio, fino al 2022, che fa salvo il regime previgente per la distribuzione di utili maturati fino al 31/12/2017..

In base al nuovo regime, le plusvalenze da partecipazioni potranno essere compensate con le relative minusvalenze, indipendentemente dal fatto che si riferiscano a partecipazioni qualificate o non qualificate. Da questo punto di vista la modifica va salutata con favore, in quanto in precedenza la compensazione non era consentita. Dall’anno prossimo, ad essere assoggettata ad imposta sostitutiva del 26% sarà quindi soltanto l’eventuale eccedenza positiva.

La compensazione continua invece a non essere consentita con le plus/minus derivanti da quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo, come i fondi di investimento.

Per tutto il 2018 resta in vigore il vecchio regime, che prevede la riduzione della base imponibile al 58,12% e l’applicazione delle aliquote progressive IRPEF più addizionali.

Per quanto riguarda l’ammontare dell’imposta dovuta, il nuovo regime è sostanzialmente equivalente al precedente per i redditi più elevati, mentre per i redditi più bassi può risultare penalizzante (salvo l’effetto compensazioni di cui si è detto, che è il vero vantaggio del nuovo sistema).

Nel caso di partecipazioni in società estere, infine, il nuovo sistema può essere gravemente penalizzante, in quanto non consente lo scomputo del credito per le imposte pagate all’estero. Unica difesa può risiedere nelle Convenzioni bilaterali, che in taluni casi consentono di evitare o ridurre la tassazione nel Paese estero.

Per quanto riguarda le partecipazioni in società a regime fiscale privilegiato (c.d. black list) l’imposta sostitutiva non è applicabile, e resta quindi ferma la tassazione in misura integrale, con diritto allo scomputo del credito per le eventuali imposte pagate all’estero.

Paolo Venuti