Scritto il 15 Feb 2023
Categoria: Articoli

Fiscalità internazionale: DOVE SI PAGANO LE IMPOSTE NELL’ANNO IN CUI SI TRASFERISCE LA RESIDENZA

Non esiste una risposta univoca, ma ogni caso trova una soluzione. L’importante è occuparsene per tempo.


 

Chi si trasferisce all’estero e, viceversa, chi si trasferisce in Italia provenendo dall’estero, ha spesso innumerevoli questioni organizzative da gestire, e non sempre il rapporto con il Fisco è in cima alle priorità.

È però opportuno sapere che il trasferimento della residenza in entrata o in uscita dall’Italia richiede spesso di gestire situazioni complesse.

Il Fisco italiano e quello dell’altro Paese, infatti, sono tendenzialmente impazienti di acquisire i contribuenti sotto la propria giurisdizione, mentre sono restii a lasciarli andare. Le rispettive normative portano assai di frequente impatriati ed espatriati ad avere un anno di potenziale doppia residenza fiscale, in cui sono apparentemente tenuti a dichiarare e tassare i propri redditi sia nel paese di origine sia in quello di destinazione.

Quanto al nostro Paese, un contribuente è fiscalmente residente in Italia (art. 2 comma 2 del TUIR) se per la maggior parte dell’anno solare abbia sul territorio anche solo uno fra i seguenti tre requisiti:

– la residenza anagrafica, cioè l’iscrizione all’anagrafe dei residenti,

– la residenza civilistica, cioè la “dimora abituale”, il luogo in cui vive abitualmente,

– il domicilio, cioè la sede principale dei suoi interessi (privati, familiari, affettivi) e affari.

Molti Paesi hanno adottato regole simili, il che porta facilmente a “conflitti di residenza”.

Si pensi al caso di chi trasferisce fisicamente la propria dimora in un Paese all’inizio dell’anno (residenza civilistica) lasciando casa e famiglia (domicilio) in un altro, fino alla fine dell’anno, quando la situazione lavorativa si stabilizza.

In alcuni casi, invece, capita che la giurisdizione controparte regoli l’uscita o l’arrivo del contribuente stabilendo l’immediata perdita o l’immediato acquisto della residenza fiscale. In questi casi ci sarebbe un periodo solo infraannuale di “conflitto di residenza”, cioè di residenza fiscale duplice (o, molto più raramente di mancanza di residenza fiscale).

Nelle situazioni in cui un contribuente, sulla base delle normative nazionali, sia considerato fiscalmente residente sia dall’Italia che da un altro Stato, il rischio di una doppia tassazione del reddito è scongiurato in tutti i casi in cui i due Paesi abbiano stipulato un Trattato bilaterale, il che, fortunatamente, vale con quasi tutti i Paesi del mondo.

I trattati, infatti, contengono delle regole per tagliare questo tipo di nodi (le “tie breaker rules”).

Per inciso, vale la pena di ricordare che l’Italia prevede forti agevolazioni fiscali per coloro che vi trasferiscano la propria residenza. Sono i benefici per gli “impatriati” o per il “rientro dei cervelli”, inizialmente destinati a pochi soggetti, e via via estesi ad ampie categorie dei contribuenti.

Il nostro Studio si occupa da anni di fiscalità internazionale, anche per le persone fisiche. Se vi trovate, o prevedete di trovarvi, nelle situazioni che abbiamo descritto, contattateci per gestirle in tempo!

Christian Penso