Scritto il 14 Nov 2022
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Trust: REDDITI DEL TRUST OPACO NON TASSATI IN SEDE DI DISTRIBUZIONE AI BENEFICIARI

Fondamentale mantenere una contabilità dettagliata per distinguere i redditi dal patrimonio.


I redditi prodotti dal trust opaco (ossia quello dove i beneficiari non sono individuati) sono tassati in capo al trust stesso, essendo quest’ultimo soggetto passivo IRES. Per contro, tali redditi sono irrilevanti fiscalmente in sede di attribuzione ai beneficiari, come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate nel suo ultimo intervento sul tema (Circolare n. 34/2022).

Infatti, poiché – come detto – il trust opaco paga le imposte sui redditi da esso prodotti, tassare nuovamente tali redditi a seguito della loro distribuzione ai beneficiari comporterebbe una duplicazione del prelievo impositivo a fronte dello stesso presupposto imponibile, in contrasto con i principi del nostro ordinamento.

Inoltre, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, l’attribuzione dei redditi prodotti dal trust ai beneficiari è fiscalmente irrilevante anche con riferimento all’imposta sulle successioni e donazioni. Tale imposta infatti colpisce solamente il patrimonio assegnato dal trust ai beneficiari che deriva dai trasferimenti effettuati dal disponente o da terzi a favore del trustee, mentre non concorre a formare la base imponibile di tale imposta quanto assegnato ai beneficiari prelevandolo dai redditi conseguiti dal trust.

Pertanto, risulta di primaria importanza, all’interno di un trust, tenere ben separato ciò che ha natura di reddito da ciò che ha natura di patrimonio, vista la sostanziale differenza circa la rilevanza fiscale al momento della distribuzione ai beneficiari. Per fare ciò, è necessario che il gestore del trust (il trustee) mantenga una contabilità analitica che distingua la composizione del fondo in trust tra reddito e patrimonio. Il trustee inoltre, al momento della distribuzione, dovrà fornire evidenza del fatto se quanto attribuito ai beneficiari proviene dai redditi accumulati o dal patrimonio. Infatti, in assenza di tale documentazione, il beneficiario potrebbe avere qualche problema a dimostrare la natura reddituale di quanto percepito e quindi beneficiare della non imponibilità di tali importi ai fini delle imposte sui redditi e sulle donazioni.

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Andrea Ferone