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TRANSFER PRICING: PRICE ADJUSTMENTS FUORI CAMPO IVA
Se previsti da accordi infragruppo in materia di prezzi di trasferimento, i contributi hanno natura di adeguamento finanziario e non di corrispettivo
In una recente riposta ad interpello (n.60/2018), l’Agenzia delle Entrate ha concluso per l’irrilevanza ai fini IVA degli aggiustamenti da transfer pricing.
Nel caso di specie, una società italiana cedeva beni ad una controllata extra UE sulla base di valutazioni in linea con la policy di gruppo in tema di prezzi di trasferimento. Tale policy prevedeva l’adozione di un metodo reddituale (TNMM).
A fronte dello scostamento tra il margine realizzato e quello determinato secondo il criterio di libera concorrenza, la società italiana riceveva, in forza degli accordi infragruppo, un contributo finanziario, determinato in misura tale da far ricadere la marginalità nel c.d. intervallo interquartile di riferimento.
L’Agenzia ha concluso per l’irrilevanza del contributo ai fini IVA, ritenendo che esso non configurasse né il corrispettivo di una prestazione di servizi né una variazione di prezzo delle operazioni commerciali intercorse, ma l’adeguamento finanziario necessario al raggiungimento di un determinato margine di profitto.
Si tratta di una apertura molto importante e condivisibile, coerente con i principi già elaborati dalla Corte di Giustizia UE e dalla Commissione Europea. Anche se va tenuto ben presente che le risposte ad interpello valgono esclusivamente per il caso specifico.
Paolo Venuti