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TASSAZIONE AL 26% SULLE PLUSVALENZE DI FONTE ESTERA
L’imposizione sostitutiva preclude il recupero delle imposte estere, qualora prelevate in base alla Convenzione con l’altro Stato
Chi detiene partecipazioni in società estere o altre attività di fonte estera da cui emergono redditi diversi di natura finanziaria deve prestare più attenzione rispetto al passato per le nuove regole di tassazione delle plusvalenze in vigore dal 1° gennaio 2019.
Per i non imprenditori, infatti, a prescindere dalla natura qualificata o meno della partecipazione, la tassazione italiana avviene con imposta sostitutiva del 26%.
Non vi sono, quindi, novità né per le plusvalenze derivanti della cessione di partecipazioni non qualificate, che già erano soggette a tale regime, né per i redditi che rientrano tra i capital gain non qualificati a norma dell’art. 67 comma 1 lettere da c-ter) a c-quinquies) del TUIR, quali ad esempio le plusvalenze derivanti dalla cessione di obbligazioni pubbliche e private e di titoli di Stato o da prelevamenti da conti in valuta.
La novità riguarda, invece, i titolari di partecipazioni qualificate, le cui plusvalenze non concorrono più alla formazione del reddito complessivo (per il 2018, la percentuale era fissata nel 58,14%), ma scontano, come detto, l’imposta sostitutiva in misura pari al 26%. Nella valutazione del regime fiscale non rileva in alcun modo la residenza della società, se la partecipazione – di qualunque entità – è quotata nei mercati regolamentati.
Al contrario, per le partecipazioni non quotate la tassazione nella misura del 26% è condizionata alla residenza della società in uno Stato o territorio che non risulti a regime fiscale privilegiato a norma del nuovo art 47-bis del TUIR.
La norma qualifica come privilegiati i regimi delle società che scontano nel proprio Stato_di_residenza:
– una tassazione effettiva inferiore al 50% di quella italiana, se la partecipazione_è_di_controllo; – una tassazione nominale inferiore al 50% di quella italiana, se la partecipazione_non_è_di_controllo. Questo test non è, tuttavia, necessario per le partecipazioni in società comunitarie, le quali, per espressa disposizione di legge, non sono mai considerate a questi fini residenti in Paesi a regime privilegiato.
Ove la partecipata si qualifichi come società a regime fiscale privilegiato, le plusvalenze sono assoggettate alle aliquote progressive IRPEF per il 100% del loro ammontare, con riconoscimento altrettanto integrale delle imposte estere pagate (presumibilmente in misura poco rilevante).
Concentrandosi sul caso in cui le plusvalenze sono soggette all’imposizione sostitutiva del 26%, risulta di particolare importanza valutare l’eventuale tassazione scontata nello Stato estero a titolo di imposte sui redditi.
Nella maggior parte dei casi, infatti, i capital gain di fonte estera non sono imponibili nell’altro Stato in capo ai soggetti residenti in Italia o perché la normativa nazionale esenta dalle imposte sulle plusvalenze i non residenti (è quello che fa, a parti invertite, l’Italia per i soggetti residenti all’estero, seppure con alcune eccezioni), o perché le Convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono la tassazione esclusiva dei proventi nello Stato di residenza del percipiente.
Per i dossier titoli risulta quindi essenziale valutare se la persona abbia consegnato all’intermediario estero la documentazione atta a certificare la residenza fiscale italiana (e, quindi, lo status di non residente), di modo che l’imposta estera non venga prelevata, o in base alla normativa interna o in base alla Convenzione (normalmente, la documentazione da presentare è diversa nei due casi).
Se questo non avviene e l’imposta estera viene addebitata, essa non può comunque essere detratta da quella italiana, in quanto prelevata in assenza dei presupposti, e deve essere richiesta a rimborso all’Amministrazione dell’altro Stato.
Davide Zoccarato