Categoria: Articoli
La “Branch exemption”
Nuove opportunità per le stabili organizzazioni estere
Le imprese italiane che vogliono espandere la loro attività anche all’estero devono, tra l’altro, anche definire la forma giuridica con cui operare fuori dal territorio nazionale.
La scelta ricade normalmente tra due alternative: la costituzione di una vera e propria società o l’istituzione di una stabile organizzazione (branch), vale a dire una sede d’affari fissa all’estero.
L’insediamento di una stabile organizzazione all’estero è diventato più attraente dopo l’introduzione del regime fiscale della così detta branch exemption, le cui disposizioni attuative sono state recentemente approvate dal Fisco.
Questo regime opzionale, volto a migliorare la competitività delle imprese italiane nei mercati internazionali, permette l’esenzione in Italia dei redditi e delle perdite delle stabili organizzazioni estere che, quindi, vengono tassati esclusivamente nello Stato dove è localizzata la branch.
L’esercizio dell’opzione è irrevocabile ed opera per tutte le branch esistenti e future della società italiana.
La costituzione di una stabile organizzazione estera, accompagnata dall’esercizio dell’opzione, permette di superare qualsiasi criticità fiscale relativa ai fenomeni di esterovestizione che continua invece a persistere per le società costituite all’estero ma, come capita spesso, gestite nella sostanza da amministratori che operano in Italia.
L’adesione a questo istituto comporta, infatti, il riconoscimento da parte del Fisco italiano dell’eventuale livello di tassazione più basso previsto dal Paese estero dove la stabile organizzazione è stata costituita.
Non deve però trattarsi di uno Stato a fiscalità privilegiata, nel qual caso, salvo qualche eccezione, non è possibile accedere al regime.
Prima dell’introduzione di questo nuovo istituto, la costituzione di una stabile organizzazione non comportava alcun beneficio fiscale. Il suo reddito, infatti, veniva sempre imputato alla casa madre e quindi tassato in Italia, salvo il riconoscimento di un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione.
Anche sotto il profilo dei dividendi la stabile organizzazione risulta più conveniente rispetto alla costituzione in un paese estero di una vera e propria società controllata dalla casa madre italiana.
Infatti i dividendi percepiti dalla società controllata estera sono sempre tassati mentre quelli provenienti dalla branch sono esenti da imposizione in capo alla casa madre italiana.
L’opzione per la branch exemption non consente, tuttavia, l’utilizzo delle perdite fiscali della branch per ridurre il carico fiscale della casa madre italiana.
Queste perdite potranno essere utilizzate solo dalla branch in diminuzione delle proprie imposte ai sensi della normativa estera.
Sotto quest’ultimo aspetto l’adesione al nuovo istituto deve essere in ogni caso pianificata attentamente, tenuto conto che solitamente le stabili organizzazioni nei primi anni sono in perdita a causa dei costi di start-up elevati.
Andrea Calafato