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Transfer pricing. Più facile evitare i fenomeni di doppia tassazione
Il Fisco obbligato a recepire le rettifiche dei prezzi di trasferimento delle autorità estere.
Il nostro legislatore ritocca sempre più spesso le norme sul Transfer pricing, segno che si tratta di una materia di grande attualità, che in questi anni è al centro dell’attenzione delle nostre autorità fiscali.
Anche la recente cosiddetta “manovrina” (DL 24 aprile 2017 n. 50) non ha perso l’occasione per introdurre un paio di novità.
La prima consiste in una migliore formulazione lessicale della noma base sui prezzi di trasferimento (il comma 7 dell’art. 110 del TUIR) i quali ora debbono essere “determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili”, anziché con riferimento “al valore normale”. La modifica consiste in un più preciso richiamo al principio dell’ arm’s length del modello di Convenzione OCSE, ma dal punto di vista operativo non cambia nulla.
Più interessante è la seconda novità: l’introduzione di ulteriori modalità per il riconoscimento della diminuzione della base imponibile dell’impresa residente a seguito di rettifica nello Stato della controparte.
Viene oggi affrontato meglio che in passato il problema della doppia imposizione che quasi sempre si verifica quando il Fisco di un Paese straniero rettifica a proprio favore i prezzi di trasferimento di una società estera del gruppo. In tali casi, infatti, se al recupero di imponibili all’estero non corrisponde una riduzione di quelli in Italia, c’è una evidente doppia tassazione.
Fino ad oggi i modi per evitarla erano piuttosto complicati, perché la diminuzione era ammissibile solo in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali “procedure amichevoli” previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990.
Ora invece (con l’introduzione nel DPR 600/73 dell’art. 31-quater) sono esplicitate le modalità di riconoscimento dei “corresponding adjustments”, le variazioni in diminuzione del reddito a seguito di rettifiche definitive effettuate da Stati esteri.
In aggiunta alle modalità previste dalle Convenzioni, infatti, le rettifiche in diminuzione del reddito saranno riconosciute:
– a conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
– a seguito di istanza da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni.
Christian Penso