Scritto il 06 Feb 2020
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TRANSFER PRICING: OCCORRE FAIR PLAY DA PARTE DEL FISCO

La giurisprudenza di merito cerca di contrastare l’utilizzo di benchmark non significativi. Ma perché aspettare le verifiche?

Le società che fanno parte di gruppi multinazionali devono determinare il proprio reddito applicando le regole del transfer pricing.

In particolare le compravendite infragruppo devono essere valutate “alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili” (art. 110, comma 7, del TUIR).

Il principio appare chiaro ed equo: il Fisco non può accettare che fissando “in famiglia” i prezzi delle operazioni interne al gruppo una società possa trasferire reddito ad altri Paesi.

Il diavolo però si annida nei dettagli, perché non esiste una scienza esatta per determinare in concreto i prezzi di libera concorrenza, i quali vengono faticosamente ricavati dall’analisi di benchmark condotta sui pochi dati disponibili su banche dati internazionali.

Il contenzioso è frequentissimo, e spesso destabilizzante per le imprese che lo subiscono. La mancanza di regole “matematiche” infatti induce a volte i verificatori a cercare contestazioni facili.

I giudici tributari, che talvolta faticano ad immergersi in una materia così tecnica, hanno nel tempo comunque eretto degli argini a tutela del contribuente.

Non è accettabile, ad esempio, che il campione di confronto sia costituito da uno sparuto drappello di imprese: varie Commissioni tributarie hanno di volta in volta annullato accertamenti fondati su campioni di soli 3 o 4 comparables.

Un altro principio fondamentale è che l’Agenzia delle entrate non può effettuare confronti utilizzando informazioni divenute disponibili dopo i periodi di imposta verificati. Quindi deve utilizzare data base contenenti le informazioni che sarebbero state disponibili ai contribuenti prima che ponessero in essere i loro affari.

In ogni caso, questa è la scelta adottata da anni nel nostro Studio, il contenzioso va prevenuto.

Il Transfer pricing è infatti una delle poche aree in cui sono possibili varie forme di accordi preventivi con l’Agenzia delle entrate.

La nostra esperienza è completamente positiva. Perché aspettare rettifiche potenzialmente milionarie?

Siamo disponibili per fornirvi maggiori informazioni. 

Christian Penso