Scritto il 22 Gen 2019
Categoria: Articoli

TRANSFER PRICING: NESSUN RISVOLTO PENALE.

L’irrilevanza penale delle valutazioni è applicabile alle rettifiche reddituali effettuate in applicazione delia disciplina del transfer pricing, fondata per definizione su valutazioni discrezionali e su metodologie non certe e codificate dal punto di vista normativo.

Il Transfer pricing non è certo una scienza esatta. La discrezionalità applicativa è amplissima, e cento operatori arriveranno sempre a stimare cento diversi livelli di prezzi di libera concorrenza per lo stesso caso.

Da qui, per chi non abbia cercato un accordo preventivo col Fisco, infinite ed estenuanti liti tributarie per importi spesso molto importanti, quasi sempre sopra le soglie dei reati fiscali.

L’imprenditore multinazionale corre un rischio penale per gli scambi con le proprie consociate estere?

Se non parliamo di frodi appositamente architettare, ma di imprese con una trasparente politica dei prezzi di trasferimento, la risposta concorde di dottrina e giurisprudenza è: NO.

Lo ha affermato di recente anche la Commissione tributaria regionale della Lombardia (sentenza 3674/18/2018), secondo la quale, correttamente, sono irrilevanti sotto il profilo penale gli accertamenti di maggiori imponibili conseguenti a rettifiche di transfer pricing, in quanto basate per definizione su metodi meramente valutativi e, pertanto, connotati da margini di discrezionalità.

I giudici hanno conseguentemente dichiarato inapplicabile la normativa (oggi abrogata) sul raddoppio dei termini in seguito alla denuncia del reato di dichiarazione infedele, basata sul mero scostamento dei redditi dichiarati rispetto a quelli presuntivamente accertati in applicazione di una diversa metodologia di transfer pricing.

Nel caso in esame, l’Ufficio aveva riqualificato il profilo funzionale di una società italiana da “agente” a “distributore” della consociata francese, con conseguenze drammatiche sul reddito in base al principio di libera concorrenza. Gli accertamenti riguardavano anche annualità i cui termini ordinari di accertamento erano scaduti, ma che l’Agenzia aveva considerato raddoppiati  in presenza di reato di dichiarazione infedele.

La Commissione della Lombardia ha invece negato il raddoppio dei termini, in quanto la denuncia di dichiarazione infedele in applicazione di una diversa metodologia di transfer pricing era da ritenere strumentale ed illegittima.

Infatti è espressamente previsto dalla legge che, per determinare la sussistenza delle soglie che fanno scattare il delitto di dichiarazione infedele non sì tenga conto della valutazione di elementi attivi o passivi, oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati siano stati comunque indicati nel bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali (tipicamente lai documentazione sul TP).

L’irrilevanza penale dei fatti basati su valutazioni giuridico-tributarie, secondo i giudici lombardi, è tipicamente applicabile alle rettifiche reddituali effettuate in applicazione delia disciplina del transfer pricing, fondata per definizione sul valutazioni discrezionali e su metodologie non certe e codificate dal punto di vista normativo.

Per la cronaca, nel caso specifico, la Commissione ha bocciato l’Agenzia anche nel merito, non riconoscendo la riqualificazione dell’impresa italiana da agente a distributore, perché la società non stipulava contratti con i clienti e non operava con i rischi tipici del distributore.

Christian Penso