Scritto il 07 Gen 2021
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TRANSFER PRICING: GLI ACCORDI PREVENTIVI D’ORA IN AVANTI POTRANNO ESSERE VERAMENTE RETROATTIVI

Da quest’anno pieno diritto al roll-back.

Molti ritengono che il modo migliore che i gruppi multinazionali hanno a disposizione per abbattere il rischio fiscale sui prezzi di trasferimento sia la predisposizione della “idonea documentazione” (artt. 1 e 2 DLgs 471/1997). Si tratta del “kit” costituito da un Masterfile e da una Documentazione Nazionale, che è stato oggetto del recente Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 novembre 2020.

Noi riteniamo invece che nella maggior parte di casi sia preferibile raggiungere un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria (“APA”: advance pricing agreement), perché l’accordo elimina in radice ogni possibilità di contestazione non solo sulle sanzioni, ma anche sulle imposte. Sino al 2020, per gli accordi unilaterali il contribuente aveva la facoltà di far retroagire gli effetti alla data dell’istanza di avvio della procedura, mentre per le procedure bilaterali o multilaterali l’accordo era automaticamente valido da tale data.

Le imprese però avevano spesso il timore che la sottoscrizione di un accordo, con la fissazione di un certo livello dei prezzi intercompany, potesse invogliare il Fisco a guardare più indietro nel tempo, ed accertare gli esercizi precedenti ancora “aperti”, allineando i prezzi infragruppo a quelli accettati nell’APA. Questo poteva costituire una remora all’avvio del dialogo con l’Agenzia delle entrate.

La legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) rimuove finalmente questo ostacolo, e introduce il diritto al “roll-back, cioè la possibilità di far retroagire gli effetti degli accordi preventivi ai periodi di imposta per i quali non è ancora venuto meno il potere accertativo del Fisco.

Il requisito principale per poter optare per il roll-back è che le condizioni di fatto e di diritto concordate in sede di APA fossero valide anche per gli anni precedenti. Inoltre per tali annualità non devono essere già iniziati accessi, ispezioni o verifiche. Per le sole procedure bilaterali e multilaterali il contribuente deve inoltre fare espressa richiesta di roll-back nell’istanza di accesso alla procedura di accordo e l’estensione agli anni precedenti deve essere concordata anche dalle autorità competenti degli stati esteri.

In ogni caso, ove si rendesse necessario rettificare la posizione sugli anni pregressi, il contribuente dovrà effettuare un ravvedimento operoso, ovvero presentare una dichiarazione integrativa in base all’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998. Il fatto di rilievo è che il ravvedimento avverrà d’ora in avanti senza l’applicazione di sanzioni anche per le annualità precedenti l’avvio delle procedure di accordo.

Il nostro Studio promuove da anni gli accordi unilaterali e bilaterali tra gruppi multinazionali e le amministrazioni fiscali con le quali essi hanno a che fare. Per eliminare il severo rischio fiscale di rettifiche milionarie sui prezzi di trasferimento contattateci!

studio@studiopenso.it

Christian Penso