Scritto il 27 Nov 2018
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TEMPI PIÙ COMODI PER L’EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE.

Conta sempre la loro inclusione nella corretta liquidazione mensile o trimestrale.

Uno dei cambiamenti determinati dall’introduzione della fattura elettronica è il venir meno della concreta “flessibilità” sulle date di emissione e ricevimento del documento. Giorno, ora, minuti e secondi della emissione e del ricevimento saranno infatti certificati dal Fisco stesso attraverso il suo Sistema di Interscambio (SdI).

Stanno quindi affiorando oggi dubbi operativi che raramente ci si era posti in passato.

Posso trasmettere una fattura elettronica retrodatata o sarò sanzionato? E quando ricevo, prima del 16, una fattura retrodatata, la posso detrarre nel mese data fattura? Se il cliente di un ristorante chiede la fattura per la cena aziendale alle 23:59, come faccio ad emetterla entro le ore 24:00?

Molte risposte sono contenute nel decreto fiscale abbinato alla prossima legge di bilancio (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119), salvo sorprese in fase di conversione.

È concesso a tutti un periodo di rodaggio (che non vale però per le fatture alla Pubblica Amministrazione), infatti per il primo semestre del 2019 non saranno applicate sanzioni se le fatture verranno emesse (cioè trasmesse al SdI) entro il termine della liquidazione Iva (mensile o trimestrale). Se tale maggior termine non fosse sufficiente, saranno ridotte dell’80% se l’obbligo verrà rispettato entro la liquidazione del periodo successivo.

Dal 1.07.2019, poi, la vecchia fattura immediata  non dovrà più essere… immediata. La fattura potrà infatti essere emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione delle operazioni (nulla cambierà, invece, per i più ampi margini della fatturazione differita). Il Fisco, insomma, apparentemente rinuncia ai “controlli su strada”.

Occorrerà però indicare in fattura anche (si vedrà in che modo) la data di effettuazione della cessione o prestazione, ovvero la data di incasso se diversa dalla data fattura. Questa previsione dovrebbe superare l’impostazione data dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30.04.2018, secondo il quale la data di emissione è quella indicata nel campo del file, e il SdI non scarta le trasmissioni asincrone. Vedremo se cambierà l’orientamento dell’Agenzia, visto che apparentemente l’intenzione è quella di puntare, da luglio 2019, al riallineamento fra data di emissione (pur differita) e data di trasmissione.

Queste novità nulla muteranno, comunque, in termini di esigibilità e liquidazione dell’imposta: l’annotazione nel registro vendite delle fatture (sia immediate che differite) andrà effettuata entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione, ma con riferimento a detto momento.

Dall’altro lato, le fatture passive (per le quali viene abrogata la protocollazione) che risulteranno ricevute (cioè recapitate dal SdI) e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione daranno diritto alla detrazione con riferimento al mese di effettuazione. Inspiegabilmente faranno però eccezione i documenti di acquisto relativi all’anno precedente. Speriamo che di qui al dicembre 2019 qualcuno pensi a risolvere questa sciocchezza.

 

In conclusione, il Fisco diventa meno esigente sulle tempistiche di emissione e ricevimento delle fatture, purché concorrano correttamente alle liquidazioni e versamenti periodici.

 

Christian Penso