Categoria: Articoli
Strabismo all’italiana: bilanci (moderatamente) flessibili, fisco inflessibile
Quando inseguire la precisione non comporta risultati apprezzabili, il legislatore consente di derogare le norme sul bilancio. Ma mantiene le sanzioni se questo porta a imprecisioni nel calcolo delle imposte, sia pure irrilevanti.
Con gli ultimi ritocchi alle norme sul bilancio (D.Lgs. 139/2015, che in particolare ha riscritto il comma 4 dell’articolo 2423 cod. civ.) è stato dato riconoscimento normativo al principio di rilevanza, stabilendo che “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.
Insomma sono lecite piccole deroghe alla legge.
Si tratta di un riconoscimento legislativo del principio del buon senso, per il quale l’impresa è dispensata dallo sforzo necessario a rispettare norme spesso assai complicate, in tutti i casi in cui la fatica e lo zelo non apportino benefici informativi apprezzabili per i lettori del bilancio.
I principi contabili OIC hanno recentemente illustrato concrete declinazioni applicative del principio generale di rilevanza, con riguardo ad esempio alla determinazione del costo delle rimanenze o all’implementazione del criterio del costo ammortizzato e della connessa attualizzazione.
Ancora una volta però il legislatore si è mostrato strabico, perché consente con norme civilistiche ciò che poi vieta con norme fiscali.
Occorre infatti ricordare che, per le imprese, il reddito imponibile è determinato a partire dal risultato del bilancio, e non è consentito a nessuno esimersi dal “rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti” … sulle imposte! Le norme sanzionatorie tributarie non consentono insomma la stessa piccola elasticità permessa per i bilanci.
CP