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Frontiere sempre più ampie per la responsabilità delle società
Per la Cassazione anche gli atti degli amministratori e direttori di fatto fanno scattare la responsabilità amministrativa delle società
La Cassazione amplia sempre di più le frontiere della responsabilità da reato delle società. Secondo il dettato normativo, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, o da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di tali soggetti.
Finora la Cassazione, superando l’espressa previsione normativa, aveva fatto esclusivo riferimento ai soggetti con inequivocabili funzioni di amministrazione o di direzione delle società, negando perciò rilievo a condotte delittuose tenute da soggetti privi di un effettivo e formale ruolo di direzione e controllo. Con la recente pronuncia (Cass. n. 40033/2016) la Corte supera questo orientamento restrittivo, ritendendo che, una volta che sia accertato che un soggetto svolga di fatto le funzioni di amministratore, direttore o similari di un’impresa, lo stesso rientri pienamente nei soggetti interessati dalla normativa.
In particolare, con riguardo agli illeciti antifortunistici la Cassazione ha superato tutte le qualificazioni formali di “datore di lavoro”, “preposto” e “dipendente”, facendo esclusivo riferimento alla persona che di fatto era il direttore del cantiere. Come si vede sembra che ormai siano poste le premesse per un ulteriore e sempre più importante ricorso alla disciplina sanzionatoria in materia di responsabilità delle società (D.lgs. n. 231/2001).
Laura Macci