Scritto il 23 Dic 2022
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Reddito d’impresa: ACQUISTI DI BENI A CAVALLO D’ANNO, ATTENZIONE ALLA CORRETTA IMPUTAZIONE DEI COSTI

Il principio di competenza non può mai essere derogato dal contribuente e la sua errata applicazione è sempre sanzionabile.


Come ben sappiamo, con riferimento ai beni mobili, i corrispettivi per le cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione si considerano sostenute alla data della consegna del bene o alla data di spedizione dello stesso, a seconda dei casi.

Più precisamente, nel caso di spedizione, il nostro codice civile stabilisce che l’effetto traslativo si ha nel momento di consegna del bene al vettore o spedizioniere, salvo diverso accordo contrattuale.

Pertanto, nel caso di acquisti a cavallo d’anno, ai fini della corretta imputazione dei costi nell’esercizio di competenza, occorre in primis verificare attentamente le condizioni contrattuali e laddove nulla fosse previsto, fare riferimento alla data di spedizione.

Questo è molto importante in quanto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1016 del 14 gennaio 2022, ha ribadito ancora una volta l’inderogabilità del principio di competenza, anche in assenza di danno erariale.

Con questa pronuncia quindi, la Suprema Corte ha di fatto implicitamente escluso che la violazione del principio di competenza costituisca una “mera” violazione formale, con la conseguenza che il contribuente che incappa in un errore di questo tipo sarà sempre soggetto a sanzioni.

L’inderogabilità del principio di competenza peraltro rappresenta un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, la quale già in passato ha precisato che “in tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione del reddito d’impresa, l’effetto traslativo conseguente all’acquisto di merce affidata a terzi per il trasporto si considera verificato alla data della spedizione, quale risulta dai documenti che accompagnano la merce, a meno che le condizioni dello specifico contratto, che è onere del contribuente allegare, non indichino un momento diverso. Di conseguenza, in base alla regola generale di cui all’articolo 75 (attuale 109), comma 2, lettera a), Tuir, e in mancanza di prova contraria, il relativo costo si considera sostenuto e va, quindi, imputato all’esercizio dell’anno in cui il bene è stato spedito” (Cassazione 9 agosto 2016, n. 16771).

Pertanto, qualora l’effetto traslativo sia stato posticipato rispetto alla data di spedizione mediante specifiche previsione contrattuali (e così anche la competenza economica) è bene conservare diligentemente tutta la documentazione a supporto onde evitare contestazioni e sanzioni.

Il nostro Studio assiste principalmente imprese industriali e commerciali. Per qualsiasi dubbio sui temi trattati in questo articolo non esitare a contattarci!

 

Andrea Ferone