Scritto il 06 Dic 2019
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PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Recenti modifiche normative a livello comunitario hanno introdotto nuove regole in materia di prova della cessione intraUE: una questione piuttosto spinosa, in passato spesso materia di contenzioso con il Fisco, soprattutto nel caso di documentazione carente.

 

Nell’ambito delle operazioni intracomunitarie, le norme dispongono che le cessioni intracomunitarie siano operazioni non imponibili Iva in quanto alle stesse si applica il regime di “tassazione a destino” nel Paese dello Stato UE di destinazione dei beni.

Ai fini della detassazione dell’operazione è necessario che:

  • entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione siano soggetti passivi Iva;
  • l’operazione sia onerosa e comporti il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della stessa;
  • vi sia l’effettivo trasferimento fisico della merce dal territorio dello Stato al territorio di un altro Paese UE.

 

La normativa sino a oggi non conteneva una specifica previsione sulla prova del trasferimento; nel corso degli anni l’Agenzia delle entrate si è espressa con vari documenti di prassi su tale argomento, ma il contenzioso è sempre stato elevato.

In tale contesto, un nuovo Regolamento Europeo (UE 2018/1912), che si applicherà a decorrere dal 01.01.2020 in tutti gli Stati membri, ha introdotto nuove regole riguardanti proprio il regime di esenzione connesso alle operazioni intracomunitarie. Tali disposizioni sono già state recepite dall’Agenzia delle Entrate in un recente interpello di ottobre.

In particolare la nuova norma stabilisce, ai fini dell’applicazione dell’ “esenzione” dall’imposta per le cessioni intracomunitarie, quali debbano essere le prove sufficienti a dimostrare che i beni sono trasportati o spediti dal Territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio, ma nella Comunità, distinguendo il caso in cui il trasporto venga effettuato direttamente dal cedente o da un terzo per suo conto dal caso in cui il trasporto sia eseguito dall’acquirente (o da un terzo per suo conto).

Il regolamento indica 2 gruppi di documenti.

Il gruppo A):

  • documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);
  • polizza di carico;
  • fattura di trasporto aereo;
  • fattura emessa dallo spedizioniere.

Il gruppo B):

  • polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
  • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  • ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

 

Il Regolamento prevede che debbano essere fornite prove diverse a seconda di chi effettua il trasporto.

1) Nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto, al fine di provare l’effettivo trasferimento fisico della merce il cedente deve essere in possesso:

  • di almeno due elementi di prova di cui al gruppo a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, oppure, in alternativa;
  • di una qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo a) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.

 

2) Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per suo conto è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione con la quale egli certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.

Tale dichiarazione deve riportare:

  • la data di rilascio;
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni;
  • la data e il luogo di arrivo;
  • nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
  • l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

 

La dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, anche:

  • di almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo a), rilasciata da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra oppure;
  • di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra.

 

Appare evidente come non sia possibile produrre le prove prescritte dal Regolamento nei casi in cui il trasporto sia effettuato direttamente dal cedente o dal cessionario con mezzi propri, o di come possa essere molto difficile ottenere tali documenti nel caso in cui il trasporto venga eseguito da un vettore incaricato dal cessionario. Si attendono dunque chiarimenti ufficiali sulla portata delle novità introdotte dal Regolamento UE soprattutto nei casi in cui tale Regolamento sia di fatto non applicabile.

In ogni caso è necessario chiarire che l’elenco delle prove non è vincolante nel senso che:

  • se vengono forniti i documenti elencati, il contribuente non deve fare altro;
  • se i documenti indicati non sono disponibili, il contribuente ha l’onere di dimostrare in altro modo che i beni sono usciti dal territorio nazionale, ma è esposto al rischio che tali prove non bastino.

 

Questo tema, purtroppo, è dunque destinato ad occuparci ancora a lungo.

Davide Zoccarato