Scritto il 05 Lug 2018
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PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO E CONCETTO DI AZIENDA

La cessione di un impianto fotovoltaico non può essere considerata una cessione d’azienda o di ramo d’azienda se trattasi di beni che difettano del requisito dell’organizzazione.

 

Lo ha stabilito la CTR Lombardia con la sentenza n. 1812/5/18.

Una società, avente come oggetto sociale la realizzazione di impianti fotovoltaici, ha venduto  un impianto fotovoltaico realizzato sul lastrico di un fabbricato industriale, con quanto fosse necessario  per permettere la connessione alla rete elettrica e il funzionamento dell’impianto.

Nell’atto di vendita è stato espressamente convenuto che le parti intendevano compravendere “un immobile non abitativo e strumentale per natura e/o sue pertinenze, che per le sue caratteristiche non è suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni; pertanto detto trasferimento è soggetto all’imposta fissa di registro e alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale rispettivamente del 3% ed 1%”.

L’Agenzia delle Entrate, preso atto dell’operazione, ha ritenuto che oggetto della compravendita non fosse un immobile, bensì un’azienda, giacché sono state trasferite non solo le attrezzature, ma anche tutti i diritti e i benefici conseguenti alla titolarità della convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici. A parere del Fisco, infatti, l’impianto fotovoltaico si configura come un insieme di beni potenzialmente idoneo allo svolgimento di un’attività autonoma di impresa. Alla luce di ciò l’Agenzia, con emissione di un avviso di liquidazione, ha proceduto a riqualificare l’operazione:

  • contestando l’applicazione dell’Iva, nonché il pagamento dell’imposta fissa di registro e delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale rispettivamente del 3% e 1%; e
  • pretendendo il pagamento dell’imposta di registro nella misura proporzionale del 3% del valore venale complessivo dell’asserito ramo d’azienda.

La società venditrice ha impugnato l’avviso proponendo ricorso davanti alla CTP di Milano, la quale ha ritenuto fondate le ragioni della ricorrente. Sicché l’Agenzia ha impugnato la sentenza di primo grado ribadendo di aver dimostrato come il negozio giuridico abbia comportato il trasferimento di un’azienda.

La CTR lombarda, con la sentenza in commento, ha confermato la decisione del giudice provinciale reputando l’appello non fondato. In particolare, la Commissione di secondo grado ha ritenuto che l’operazione commerciale non potesse essere considerata una cessione di azienda, o di ramo d’azienda, difettando l’oggetto del contratto dell’elemento dell’organizzazione, essenziale alla nozione di azienda.

Difatti, “Per quanto possa essere vero che, nel caso portato all’attenzione di questa Commissione, al bene oggetto di cessione si accompagnassero attrezzaturerapporti contrattuali e intese connesse al suo sfruttamento commerciale, esso non può che essere riguardato come un mero macchinario, certamente sofisticato e complesso, ma pur sempre uno strumento per la produzione di energia elettrica e per il suo successivo incanalamento nell’unica direzione possibile (salvo lo sfruttamento personale): il servizio energetico nazionale. L’organizzazione, secondo la migliore dottrina e giurisprudenza, lega beni diversi tra loro, per quantità e qualità, conferendo loro una certa unità e la destinazione ad uno scopo, e l’attitudine a realizzarlo, a raggiungere cioè i risultati voluti soddisfacendo, in definitiva, bisogni diversi da quelli che avrebbero potuto raggiungere i beni isolatamente presi. In un impianto fotovoltaico, l’imprenditore non ha nulla da organizzarecoordinarescegliere, perché la sua funzione è unica, prestabilita e non può in alcun modo essere variata”.

 

Davide Zoccarato