Scritto il 17 Dic 2019
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PERCHÉ SINDACI E REVISORI SEGNALERANNO SENZA SCONTI LO STATO DI CRISI

 

La società in difficoltà non può contare su un atteggiamento compiacente dei suoi organi di controllo.

L’obiettivo più innovativo del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) è quello di anticipare il più possibile il momento in cui emerge la crisi, cioè lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prevedibili a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

Nei momenti di difficoltà l’imprenditore, ottimista per natura (altrimenti farebbe altro nella vita), spera sempre che la situazione possa riaggiustarsi.

Ma in situazioni di crisi la procrastinazione è dannosa, e per questo il legislatore individua alcuni “soggetti qualificati” che, in presenza di determinati presupposti, devono stimolare l’imprenditore ad affrontare i problemi presto e bene.

Sono di due tipi:

1) anzitutto ci sono i soggetti che, all’interno della società, svolgono attività di controllo (collegio sindacale o sindaco unico), o attività di revisione legale dei conti (revisore o società di revisione). Essi devono vigilare sull’adeguatezza del sistema organizzativo amministrativo e contabile della società, e allertare gli amministratori quando vi siano indici della crisi;

2) ci sono poi alcuni creditori pubblici: l’Agenzia delle entrate, l’Inps e l’Agente della riscossione. Ad esempio, l’Agenzia delle entrate deve attivare la procedura di allerta quando l’impresa non procede al versamento dell’Iva periodica (quale tipico comportamento all’emersione delle prime difficoltà finanziarie) in misura superiore ad una percentuale variabile del volume d’affari in funzione delle dimensioni dell’impresa stessa.

Fin qui si tratta di obblighi di “stimolare” l’imprenditore a risolvere la crisi autonomamente.

E se non lo fa?

Se a seguito della segnalazione di allerta da parte dell’organo di controllo, o dei creditori pubblici, l’imprenditore non rimedia allo stato di crisi, i soggetti in questione devono inviare una segnalazione all’OCRI, l’ Organismo di composizione assistita della crisi, istituito presso le Camere di Commercio, il quale prenderà in carico la situazione, accompagnando l’impresa verso la soluzione più adeguata. La gestione della crisi da parte dell’OCRI è circondata da obblighi di riservatezza, ma certamente esce dal perimetro dell’impresa, ed è destinata a coinvolgere almeno alcuni creditori.

In questi casi difficilmente l’imprenditore potrà contare sulla condivisione, da parte dei sindaci o dei revisori, di un ottimismo non supportato da dati di fatto, e dunque su una procrastinazione della segnalazione all’OCRI, perché l’attivazione della procedura di allerta da parte dell’organo di controllo costituiscecausa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che … sia stata effettuata tempestiva segnalazione all’OCRI“.

La segnalazione all’OCRI, dunque, consente a sindaci e revisori di scindere le proprie sorti da quelle dell’impresa, e, salvo situazioni patologiche, permette di salvaguardare il loro patrimonio dalle probabili azioni di responsabilità che tipicamente intervengono quando una crisi evolve in insolvenza.

Ecco perché non si faranno tirare per la giacca.

Christian Penso