Scritto il 06 Set 2019
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NIENTE TASSE SULLA COSTITUZIONE DI UN TRUST

 

 

La Cassazione cambia orientamento, e decide che si tassa solo l’uscita dei beni dal trust.

Generalmente la costituzione di un trust comporta che i beni del disponente passino di mano due volte per arrivare ai beneficiari: la prima dal disponente al trustee, la seconda, a distanza anche di molto tempo, dal trustee ai beneficiari.

Per molti anni l’Agenzia delle entrate, poco incline ad attendere serenamente un incasso, ha preteso che le imposte indirette sui trasferimenti venissero pagate al momento dell’ingresso dei beni nel trust, in occasione degli atti di dotazione.

Questo avveniva nonostante, evidentemente, né il trustee, cioè il mero amministratore fiduciario dei beni, né i beneficiari, né alcun altro soggetto ottenessero il benché minimo arricchimento. Arricchimento che, a ben vedere, dovrebbe essere l’unica manifestazione di quella che la Costituzione chiama la “capacità contributiva”, la giustificazione dell’imposizione di un tributo.

Solo quest’anno, dopo lustri di critiche degli esperti, la Cassazione ha riconosciuto tale evidenza, affermando, con una serie di pronunciamenti che ormai costituiscono un nuovo orientamento ben definito, che l’atto di dotazione del trust non è imponibile (cfr. l’ordinanza n. 1131 del 17.01.2019 e le tre sentenze n. 15453, n. 15455 e n. 15456, tutte del 7.06.2019).

I giudici hanno infatti finalmente preso atto che il trasferimento di beni dal disponente al trustee non corrisponde a un trasferimento di ricchezza, e quindi non comporta l’assoggettamento ad alcuna imposta proporzionale sui trasferimenti; né esiste un’imposta sulla costituzione di vincoli di destinazione, come era stato invece affermato da un precedente quanto discusso orientamento della stessa Suprema Corte.

In sostanza, il concetto che viene ribadito è che l’atto di dotazione di un trust non sia tassabile ai sensi della normativa sulle successioni e donazioni (DLgs. 346/1990), in quanto realizza un trasferimento al trusteesolo limitato (stante l’obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo […] mentre il trasferimento definitivo di ricchezza – che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali – si verifica solo al momento del trasferimento finale ai beneficiari”.

In pratica, il disponente definisce un programma nell’atto istitutivo e trasferisce al trustee i beni necessari per la sua realizzazione. Il trustee, accettando il compito, diventa proprietario dei beni, ma la proprietà che acquisisce è una proprietà funzionale, strumentale e vincolata alla realizzazione del programma e pertanto transitoria. La trasmissione della proprietà dei beni, quindi, non è di per sé sufficiente a determinare un arricchimento del trustee e da qui la carenza di capacità contributiva, che invece rappresenta il presupposto dell’applicazione dell’imposta.

Le tre sentenze gemelle depositate a giugno 2019 applicano univocamente il medesimo principio a tre fattispecie diverse, e precisamente :

– un trust “di garanzia” istituito per la “costituzione di un vincolo su beni della massa fallimentare, finalizzato alla relativa gestione e liquidazione e, in ultimo, al soddisfacimento dei creditori della fallita” (n. 15453/2019);

– un trust “istituito a beneficio dei discendenti del soggetto disponente”, quindi un trust liberale (n. 15455/2019);

– un trust “autodichiarato”, cioè in cui il trustee è lo stesso disponente (n. 15456/2019).

Christian Penso