Scritto il 12 Ott 2022
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LE TESTE DI LEGNO PROTEGGONO SUL SERIO IL VERO IMPRENDITORE?

Ripararsi dietro una parvenza formale può dare false sicurezze e ridurre l’attenzione ai veri rischi.


Non è raro sentire imprenditori che non desiderano apparire formalmente come amministratori delle loro società, anche se in concreto organizzano e dirigono l’azienda.

Questo accade non solo nei casi di chi per scelta vive in prossimità o oltre i confini della legalità, ma anche quando è molto forte il timore di incappare in “reati inconsapevoli” o in “responsabilità oggettive”, quei sinistri giudiziari a volte imprevedibili che spesso in Italia salgono alla ribalta delle cronache.

Si cercano allora controfigure nullatenenti disponibili a fungere da “teste di legno”.

Ma il vero imprenditore è davvero protetto da questo tipo di parafulmini?

L’occasione di porci, ancora una volta, questa domanda, viene dalla recente sentenza n. 36556/2022 della Cassazione. Un soggetto è stato qualificato come amministratore di fatto, e come tale condannato in concorso con l’amministratore formale, per una serie di reati tributari (previsti dal DLgs 72/2000) e per autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

La Corte ricorda che l’art. 2639 c.c. stabilisce che, per i reati previsti dal codice civile, “al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione”.

Per la Cassazione, ai fini dell’attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore “di fatto” di una società, può essere valorizzato l’esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, od anche soltanto di alcuni di essi. Significatività e continuità non richiedono necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, perché è sufficiente l’esercizio di un’apprezzabile attività di gestione, svolta in modo non episodico o occasionale.

In concreto, il soggetto è stato condannato sulla base dei seguenti riscontri (oltre a quelli relativi alla sussistenza dei reati):

– le dichiarazioni di una dipendente, che ha testimoniato di essere stata in diretto contatto con l’imputato, suo unico referente “che aveva il compito di amministrare la società quale direttore generale della stessa”;

– una fittissima corrispondenza (acquisita agli atti) intrattenuta dal soggetto con i numerosi attori della vicenda: l’imputato “era identificato da terzi, sia interni che esterni, come figura decisiva di riferimento per ottenere direttive e a cui riferire sull’andamento delle varie operazioni“;

– le dichiarazioni dello stesso imputato circa il suo diretto coinvolgimento nelle varie operazioni commerciali delle società.

Si capisce bene che più delle risultanze del Registro Imprese contano le testimonianze del personale, di clienti e fornitori, nonché la presenza di messaggi ed email.

La convinzione che la forma ripari dalla sostanza, dunque, può essere una falsa sicurezza, uno scudo di carta velina.

Il consiglio competente di un valido professionista può essere molto più efficace per aiutare l’imprenditore sano a limitare i rischi di incorrere involontariamente nei “reati inconsapevoli” e nelle “responsabilità oggettive”.

 

Christian Penso