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L’ANTICA STORIA DELLE SPONSORIZZAZIONI: IL FISCO TRUFFATO SE LA PRENDE CON GLI ONESTI
Una delle assurde battaglie (perse) del Fisco, in barba alla legge.
C’era una volta un imprenditore furbetto, che sponsorizzava con 100 lire una associazione sportiva furbetta, la quale gliene restituiva 70 sottobanco.
Il furbetto sborsava 100, risparmiava 50 di imposte, riceveva indietro 70, insomma guadagnava 20 esentasse.
L’associazione furbetta, senza grande sforzo, rimaneva con 30, e tasse non era tenuta a pagarne.
Vivevano tutti felici e contenti.
Il povero Fisco, che perdeva tasse per 50, dormì sonni sereni per molti anni, chissà perché.
Ma da un certo giorno cominciò la sua battaglia: tutti gli sponsor erano sospetti, forse colpevoli. “Gliela farò vedere io!”, giurò. E così fece, prendendosela con furbetti ed onesti, sol che avessero dato una lira alla squadra di parrocchia.
La storia è antica, e segue lo schema di tante altre: il Fisco truffato da un furbetto se la prende con cento onesti.
Scovare l’evasione, o le vere e proprie truffe ai danni dell’Erario, è impegnativo, si sa.
È più comodo stare nei propri uffici ed esigere gabelle da chi non può provare o dimostrare cose impossibili.
È la storia che ci racconta la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, dalla cui sentenza (la 310/2/2017) capiamo che l’Agenzia delle entrate ha preteso da un imprenditore che dimostrasse l’utilità dei quattrini dati a due associazioni sportive impegnate nei locali campionati giovanili di calcio.
La clientela della società era di tipo internazionale, ed era acquisita prima dei campionati. Vietato cercare nuovi clienti, vietato favorire lo sport: i costi di sponsorizzazione sono stati messi in discussione. Spettava all’imprenditore dimostrare di averne tratto misurabile utilità. Non ne è stato capace? Peggio per lui: costi indeducibili! Non importa che avesse pagato davvero, che le associazioni sportive avessero fatto pubblicità per lui, che insomma nessuno avesse trovato raggiri.
Storia di ordinario eccesso di potere, esercitato anche in barba alla legge, per la quale (articolo 90, comma 8, della legge 289/2002) c’è una presunzione assoluta che le spese sostenute da un’impresa per la promozione dell’immagine o dei prodotti, nei limiti di 200 mila euro, siano spese di pubblicità deducibili. Basta che il soggetto sponsorizzato sia una associazione sportiva dilettantistica, la quale ponga effettivamente in essere una specifica attività promozionale (ad esempio, apponendo il marchio sulle divise, esibendo striscioni in campo, ecc.).
In questo caso è andata bene: la Commissione tributaria ha applicato la norma e ha ristabilito ciò che è giusto: il Fisco non può sindacare l’utilità delle sponsorizzazioni.
Occorreva davvero che l’Agenzia obbligasse ad andare in contenzioso?
Christian Penso