Scritto il 01 Apr 2022
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LA BRUTTA STORIA DEL CONTRATTO SCRITTO PER I PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

Il D.Lgs 198/2021 crea difficoltà ai grossisti di prodotti ortofrutticoli


La nuova normativa per la disciplina delle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari (il DLgs 198/2021) rafforza l’obbligo, già esistente, che i contratti di fornitura debbano essere conclusi in forma scritta prima della consegna dei beni.

Per rispettare le nuove disposizioni occorre cambiare alcune abitudini. Ne vediamo due.

 

  1. Anzitutto, la vecchia normativa consentiva di adempiere l’obbligo di contratto scritto semplicemente tramite i documenti di trasporto o le fatture, se solo si inserivano alcune diciture, come ad esempio “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62 … (ecc.)”.

Oggi questo non è più sufficiente, perché chi ha scritto le norme ha inteso obbligare le parti a mettersi d’accordo su alcune pattuizioni essenziali prima che avvenga una compravendita.

In particolare, occorre scrivere:

  • la durata,
  • le quantità,
  • le caratteristiche del prodotto venduto,
  • il prezzo (che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto),
  • le modalità di consegna,
  • le modalità di pagamento.

Una prima soluzione è costituita dalla sottoscrizione di un accordo quadro tra fornitore e cliente, che regoli gli aspetti ricorrenti del loro rapporto. Per esempio: le modalità di consegna, quelle di pagamento, e soprattutto il fatto che gli altri elementi delle forniture saranno scritti in un momento successivo, nei documenti di trasporto o di consegna, nelle fatture, o negli ordini di acquisto. Tutto questo può avvenire anche per fax o email.

Su tali documenti (ddt, fatture…) sarebbe poi opportuno  menzionare l’esistenza dell’accordo quadro, anche in modo generico, ad esempio: “Questo documento completa gli elementi del contratto scritto tra le parti già previsti nel loro Accordo quadro”. Non è obbligatorio, si tratta solo di agevolare eventuali verificatori e ridurre la loro eventuale propensione ad addentrarsi nella questione del contratto. Sicuramente, invece, non sarà più necessario scrivere “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62 …”.

Per gli accordi quadro (e per i contratti di commissione) attualmente in corso c’è tempo per adeguarsi fino al 14.06.2022.

Serve però un’altra soluzione per le forniture occasionali e per i casi in cui comunque non ci sia un accordo quadro.

Quando la consegna della merce è contemporanea al pagamento del prezzo, non c’è alcun obbligo del contratto scritto, perché si tratta di una deroga espressa della legge, e quindi il problema non si pone.

Negli altri casi, invece, qualcosa di scritto occorre, e deve contenere le indicazioni indicate più sopra.

Una soluzione veloce, nei casi in cui sia praticabile, è quella di ottenere la firma del cliente “per accettazione” (anche per email) sul documento di trasporto valorizzato con i prezzi, o sulla fattura immediata. La volontà del venditore sarebbe espressa dal semplice fatto della produzione del documento, e quella del compratore dalla firma. Basterebbe solo aggiungere le modalità di consegna e pagamento.

In alternativa, potrebbe funzionare anche un semplice modulo d’ordine o conferma d’ordine inviato da una parte e accettato dall’altra, su carta o per email, con allegato il dettaglio dei prodotti ordinati, completo di quantità e prezzi, e sempre con modalità di consegna e pagamento.

 

  1. La seconda abitudine che probabilmente oggi non è compatibile con le nuove norme è quella delle vendite con prezzo da determinare. Sono molto diffuse, ma oggi diventano problematiche.

Si tratta di quelle per le quali le parti rinviano ad un secondo momento la fissazione del prezzo, senza stabilire un criterio automatico per la sua formazione.

La legge richiede infatti che il prezzo sia almeno “determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto”.

Si potrebbe essere tentati di scrivere nel contratto, quale criterio di determinazione del prezzo, che questo sarà fissato di comune accordo tra le parti, ma temiamo che in caso di controversia (ad esempio con un curatore subentrato all’imprenditore) questo sistema potrebbe non reggere, perché il legislatore vuole proprio impedire che il venditore si trovi nella scomoda condizione di avere già consegnato la merce e di essere spinto ad accettare la volontà del compratore per poter incassare il prezzo.

 

Ad alcuni operatori del commercio all’ingrosso tutto questo apparirà non solo poco utile, ma anche molto difficile da gestire.

L’alternativa è correre il rischio calcolato di incorrere nelle sanzioni che un organo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (l’ “ ICQRF”) potrebbe infliggere: “fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione o al valore del contratto”, con un minimo di 2.000 €.

Anche la norma sanzionatoria, come si vede, è abbastanza oscura. C’è probabilmente da aspettarsi che lo sia anche per eventuali verificatori, e che questi si allineeranno al 5% del valore delle forniture non supportate da un accordo scritto.

Finché era in vigore la vecchia norma, di contestazioni o sanzioni non si era avuta notizia, ma questo ovviamente non costituisce una garanzia per il futuro

 

Christian Penso