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IRPEF AL 26% SUI DIVIDENDI ANCHE PER LE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
Eliminata la divergenza nel trattamento fiscale dei dividendi tra partecipazioni qualificate e non.
Dal 1°gennaio 2018 i dividendi percepiti dalle persone fisiche, a prescindere dalla natura qualificata o non qualificata della partecipazione, devono essere assoggettati alla ritenuta secca (cioè a titolo d’imposta, senza ulteriori obblighi dichiarativi) nella misura del 26%.
La disciplina previgente per le partecipazioni qualificate prevedeva, invece, la tassazione progressiva IRPEF su una base imponibile ridotta (40%, 49,72% o 58,14% a seconda del periodo di formazione degli utili).
Nel caso di dividendi provenienti dall’estero, inoltre, non sarà più possibile recuperare, nemmeno in parte, l’eventuale ritenuta fiscale subita nel Paese estero.
La novità è contenuta nella recente legge di bilancio, che ha anche previsto un regime transitorio quinquennale: fino al 31 dicembre 2022 continuerà ad applicarsi il regime previgente sugli utili prodotti entro il 2017.
In qualche caso, specie in presenza di redditi bassi, la modifica appena introdotta potrà comportare un aggravio del carico fiscale.
Tuttavia essa ha il pregio di rendere omogeneo il trattamento fiscale dei dividendi indipendentemente dalla natura della partecipazione, che prima vedeva talvolta ingiustificatamente penalizzate le partecipazioni non qualificate.
Paolo Venuti