Scritto il 07 Feb 2022
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I NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO NEL SETTORE AGROALIMENTARE

Tragedia operativa o conferma delle prassi esistenti?


Gli operatori del settore agroalimentare stanno cominciando a realizzare ora le difficoltà operative determinate dalla nuova normativa che disciplina il commercio dei prodotti agricoli e alimentari (si tratta del DLgs. 198/2021).

Fra le varie novità, spicca senz’altro la riscrittura dei termini di pagamento, che nell’ultimo decennio erano regolati da una norma specifica per il settore (l’art. 62 del DL 1/2012), la quale aveva per la prima volta stabilito un termine di 30 giorni per i prodotti deteriorabili e di 60 giorni per gli altri.

Invece che intervenire contro la generalizzata disapplicazione di tale prescrizione, il legislatore ha scelto un restyling che non solo non migliora la condizione delle “parti deboli”, ma complica non poco la vita di tutti gli operatori.

Per le operazioni probabilmente più diffuse, cioè le cessioni con consegna pattuita su base non periodica, le nuove disposizioni considerano pratica commerciale sleale, e dunque vietata, “il versamento del corrispettivo, da parte dell’acquirente di prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre trenta giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva”. Il termine sale a sessanta giorni per i prodotti non deperibili.

Sembra dunque che, per lo meno in tutti i casi in cui i prezzi siano riportati nei documenti di trasporto o siano stabiliti in accordi scritti, i termini di pagamento siano stati disancorati dalle fatture. Questo avrebbe conseguenze operative davvero difficili da gestire.

Anzitutto, infatti, gli scadenzari aziendali sono spesso collegati alla gestione contabile, e quindi i clienti/debitori sono soliti alimentarli partendo dalla registrazione delle fatture. Dovrebbero invece oggi riorganizzare radicalmente le proprie procedure, per aggiornare gli scadenzari mediante registrazioni addizionali di documenti extracontabili, peraltro molto più numerosi, quali i documenti di consegna.

Inoltre, molto frequentemente tra un fornitore ed un cliente possono avvenire numerose consegne nell’arco di ogni mese. Legare il termine di pagamento al singolo DDT valorizzato, anziché alla fattura riepilogativa, in questi casi obbligherebbe il cliente/debitore, oltre che a rilevare le scadenze in modo extracontabile, anche a gestire plurimi pagamenti ogni mese.

Sembra inverosimile che tante complicazioni vengano imposte solo per accorciare di qualche settimana i termini di incasso.

Ma c’è di più. Non solo i clienti, ma anche i fornitori che assicurano i crediti sarebbero tenuti a monitorare il superamento da parte dei clienti dei nuovi termini di pagamento legati alle singole consegne, al fine di poter rispettare i tempi di denuncia alle assicurazioni, sempre piuttosto stretti, nei casi di inadempimento. Dovrebbero quindi rilevare anch’essi le scadenze non dalle fatture, comunque soggette a registrazione contabile, bensì dai singoli documenti di trasporto.

Tutto questo nei casi, probabilmente la maggioranza, nei quali i documenti di trasporto rechino l’indicazione dei prezzi. Così almeno sembrerebbe se si volesse seguire una lettura letterale della norma, considerando il momento in cui per la prima volta un prezzo appare in un DDT valorizzato quale “data in cui è stabilito l’importo da corrispondere”, che fa scattare il conto alla rovescia per il pagamento.

La nostalgia per il tempo in cui i termini decorrevano dalle fatture è grande.

Ma davvero i documenti di trasporto che riportano i prezzi “stabiliscono l’importo da corrispondere”?

I prezzi non devono obbligatoriamente comparire nei documenti di trasporto. Nella pratica spesso vi vengono riportati, insieme alle quantità, per meri motivi operativi, ai fini di informazione e controllo, tant’è che si è soliti riscontrare aggiustamenti di entrambe le indicazioni in conseguenza dei controlli effettuati dal cliente al momento della ricezione della merce. Solo all’esito delle verifiche l’importo da corrispondere viene cristallizzato nella fattura, documento che, oltre ad avere la naturale valenza fiscale, ha quindi anche la funzione di richiesta di pagamento.

Parrebbe in conclusione di potersi considerare come momento nel quale è stabilito l’importo da corrispondere quello in cui il fornitore emette la fattura, che oggi sostanzialmente coincide con quello in cui il cliente la riceve. Pertanto, in assenza di precedenti previsioni contrattuali riguardanti il prezzo, la “data SDI” delle fatture costituirebbe il momento dal quale decorrono i termini di pagamento.

Sarebbe utile che il Ministero delle Politiche Agricole e forestali, titolare dei poteri di controllo sui ritardi nei pagamenti, confermasse ufficialmente questa lettura della nuova normativa.

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Christian Penso

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