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GLI SCERIFFI DEGLI APPALTATORI
Chi è tenuto ad eseguire i controlli sulla manodopera in outsourcing?
Una delle previsioni più controverse del Decreto Fiscale 2019 (Dl 124/2019) riguardava numerosi e invasivi obblighi a carico dei committenti di contratti di appalto o di servizi, i quali, per contrastare pericoli di evasione fiscale, avrebbero dovuto svolgere numerosi adempimenti fiscali in luogo dei propri fornitori.
Si trattava di eccessi del legislatore, che con la conversione in legge del Decreto sono stati ampiamente ridimensionati. È scongiurato per quasi tutte le imprese, ad esempio, il rischio di dover presentare gli F24 per le ritenute dovute dall’impresa di pulizie.
Ciò che rimane è un meccanismo di controllo da parte dell’impresa committente sulla corretta effettuazione e versamento delle ritenute da parte delle imprese esecutrici, alle quali, in alcuni casi, occorrerà chiedere copia delle deleghe di pagamento F24 con le ritenute versate e a porre in essere una serie di verifiche.
La novità colpisce di fatto l’esternalizzazione di servizi, e solo per importi rilevanti, ma prima ancora di capire in dettaglio quali siano gli obblighi, è utile capire chi debba preoccuparsene.
L’applicazione delle nuove disposizioni riguarda i contratti per la fornitura di servizi caratterizzati da:
- prevalente utilizzo di forza lavoro dell’impresa appaltatrice;
- svolgimento della prestazione presso la sede del committente;
- utilizzo dei beni strumentali di proprietà dell’impresa committente;
- importo complessivo annuo superiore a 200.000 €
Non è rilevante il “nome” del contratto: sono infatti compresi i contratti di appalto, di subappalto, tutti i contratti di affidamento di servizi “comunque denominati”.
Rientrano nell’ambito applicativo della norma , ad esempio, i servizi come quelli di somministrazione di lavoro interinale, logistica, pulizia, facchinaggio, reception, portierato, manutenzione, servizi informatici, vigilanza.
È evidente che la soglia di 200.000€ elimina alla radice la maggior parte dei problemi. Su questo punto l’Agenzia delle entrate precisa che, in presenza di più contratti, il limite va riferito alla somma dell’importo annuo dei singoli contratti con la stessa controparte, e se la somma di tali contratti supera la soglia in corso d’anno, la nuova disciplina va applicata in relazione a tutti i contratti stipulati e ancora in essere nel momento in cui la soglia è superata.
Tanto rumore per nulla, speriamo.
Christian Penso