Scritto il 31 Mar 2022
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FUORI CAMPO IVA GLI AGGIUSTAMENTI COMPENSATIVI DI FINE ANNO PER IL TRANSFER PRICING

Il Fisco italiano ha ormai rimosso le incertezze sui casi più diffusi


Le Amministrazioni finanziarie dei Paesi più avanzati sono attentissime da decenni al tema dei prezzi di trasferimento, cioè dei prezzi applicati all’interno di uno stesso gruppo tra società aventi sedi in diverse giurisdizioni, perché tali prezzi determinano spostamenti di imponibili da uno Stato all’altro.

La stessa attenzione, però, non è stata riservata ai risvolti Iva, tant’è che le imprese multinazionali che alla fine di ogni anno devono affrontare gli aggiustamenti di TP sentono spesso il recondito timore di vedersi contestare di non aver posto in essere adempimenti Iva dovuti o, al contrario, di averli posti in essere quando non dovuti.

L’Agenzia delle entrate, in modo apprezzabile, ha recentemente fatto il punto sullo stato dell’arte, raccogliendo e ordinando la giurisprudenza nazionale ed Europea sul punto (si trova tutto nella Risposta a interpello n. 884 del 30 dicembre 2021).

Il caso esaminato era, in sostanza, abbastanza comune: una controllante che vende alle sue consociate estere si trova nella posizione di dover addebitare ad alcune di esse delle somme a titolo di aggiustamento di TP, per riportare la loro marginalità all’interno del range dei prezzi di libera concorrenza. Gli addebiti, si domanda, rilevano ai fini Iva?

Potremmo riassumere così la risposta dell’Agenzia: gli aggiustamenti di TP, di default, non rilevano per l’Iva, vale però il contrario se ricorrono contemporaneamente tre specifiche condizioni:

  1. a) che vi sia un corrispettivo, ossia una regolazione monetaria o in natura per tale aggiustamento;
  2. b) che siano individuate le cessioni di beni o forniture di servizi cui il corrispettivo si riferisce;
  3. c) che sia presente un legame diretto tra le cessioni di beni o forniture di servizi e il corrispettivo.

È evidente che in molti casi le imprese possono facilmente evitare di realizzare le ultime due.

La Commissione europea nel “Working paper n. 923”  afferma che “mentre il principio di libera concorrenza deve essere generalmente osservato in tutte le transazioni infragruppo, in base alle regole di transfer pricing applicate ai fini dell’imposizione diretta, l’ambito del principio di libera concorrenza tracciato dalla Direttiva Iva sembra molto più circoscritto. Infatti, tale regola è suscettibile di applicazione facoltativa da parte degli Stati membri e può essere applicata soltanto al fine di prevenire evasioni ed elusioni fiscali in presenza di ben definite circostanze” (cfr. paragrafo 3.1.1).

Lo stesso documento puntualizza anche che “Affinché sussistano implicazioni Iva, comunque, è necessario che il corrispettivo sia direttamente collegato a tale cessione o prestazione. E questo dovrebbe essere valutato caso per caso”.

Questo è in linea con quanto ha statuito la Corte di Giustizia dell’Unione europea: “nel consentire in taluni casi di considerare che la base imponibile sia pari al valore normale dell’operazione, l’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva IVA introduce un’eccezione alla norma generale prevista dall’articolo 73 di quest’ultima [“la  base  imponibile  comprende  tutto ciò che  costituisce il   corrispettivo   versato  o  da  versare  al  fornitore  o  al  prestatore”, ndr] la quale, in quanto tale, deve essere interpretata restrittivamente “.

E ancora: “le condizioni di applicazione stabilite dall’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva IVA sono tassative e, pertanto, una normativa nazionale

non può prevedere, sul fondamento di tale disposizione, che la base impositiva sia pari al valore normale dell’operazione in casi diversi da quelli elencati nella citata disposizione, in particolare qualora il prestatore, il cedente o l’acquirente abbia diritto a detrarre interamente l’IVA”. (In tal senso sentenza 26 aprile 2012, relativa alla causa 621/10).

Tale orientamento comunitario ha trovato conferma nella giurisprudenza

della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 2240 del 2018).

In conclusione, anche se i correttivi operati, ad esempio, in base al metodo TNMM comportano l’imputazione di un maggior costo per le consociate estere,  solitamente questo non è direttamente collegato alle cessioni di beni già effettuate, e quindi in tali casi gli aggiustamenti TP eseguiti in attuazione delle policy TP di Gruppo sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA.

Il nostro Studio si occupa da anni di questa materia, soprattutto utilizzando lo strumento degli accordi preventivi con il Fisco. Se pensate che possiamo esservi utili contattateci, ad esempio scrivendoci a studio@studiopenso.it.

Christian Penso