Scritto il 12 Gen 2018
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DETRAZIONE IVA NEL CAOS

 

Con il D.L. 50/2017 il legislatore ha modificato d’imperio le regole per la detrazione dell’Iva, avendo esclusivamente cura di finalità antievasive, ovvero di rendere il più agevole possibile l’incrocio dei dati da parte del Fisco. Di fatto si sono generate situazioni paradossali ed enormi incognite per coloro i quali, come commercialisti e aziende, sono tenuti a mettere in pratica queste disposizioni.

 

Secondo l’interpretazione letterale dell’articolo 19 del DPR 633/72, modificato dal D.L. 50/2007, la detrazione può essere esercitata solo con riferimento all’anno di esigibilità dell’imposta (leggasi, più semplicemente, momento di effettuazione), e non più entro il secondo anno successivo.

Dunque, scaduto il termine di presentazione della dichiarazione (30-04-2018), la detrazione dell’Iva sulle operazioni effettuate nel 2017 viene perduta.

Sembrerebbe che la dichiarazione integrativa, che permetterebbe di correggere o integrare errori inseriti nella prima dichiarazione inviata, potesse non essere più utilizzabile per recuperare l’iva non detratta.

A noi sembra però incontrovertibile che il presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione sia una condizione necessaria, ma non sufficiente all’esercizio della detrazione, serve, infatti, anche il presupposto formale del possesso documentale della fattura. La direttiva e la giurisprudenza comunitaria sono, ancor più della normativa interna, chiare sul punto (art. 168 e 178 e, ad esempio, sentenza 29/4/2004 Terra Bauberdarf-Handel).

Anche l’Amministrazione finanziaria in passato (CM 328/E/1997) precisava che “per esigenze che si ricollegano all’accertamento del tributo … l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato al possesso di idoneo documento che, a seconda dei casi, assume la forma di fattura di acquisto, bolletta doganale, fattura di acquisto intracomunitario, autofattura, ecc.”.

Ovviamente possedere una fattura dipende in primis dal soggetto tenuto ad emetterla e a trasmetterla, per cui chi è tenuto a esercitare il diritto alla detrazione dipende dall’attività della controparte.

Dalla lettura letterale delle norme ciò nonostante, sembrerebbe che non fosse possibile sostenere la detrazione nella liquidazione per il mese di gennaio 2018  di una fattura datata 31/12/2017 arrivata, ad esempio, il 17/01/2018, ma si dovrebbe effettuare una correzione della liquidazione del mese di dicembre 2017. Ciò ovviamente è possibile a condizione di rettificare la liquidazione del mese di dicembre che ha determinato il versamento dell’iva a debito la cui scadenza è il 16/01/2018.

Vi sono certamente le premesse per sollevare una questione di incompatibilità con la disciplina comunitaria per la difficoltà di esercitare il diritto alla detrazione. L’IVA è, infatti, un’imposta che può e deve rimanere neutra per gli operatori economici, perché è un’imposta sui consumi. Tale principio viene declinato con il diritto il diritto “alla rivalsa” quello “alla detrazione” e non deve essere inibito per comportamenti di fatto indipendenti dalla sfera di azione dell’imprenditore/operatore economico.

In un contesto caotico come quello generato, non si possono che attendere le indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia, che al momento sembra non considerare le esigenze di chiarezza e le scadenze di tutti i contribuenti.

Davide Zoccarato