Categoria: Articoli
Crypto: LA NUOVA TASSAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ
E i suoi riflessi sul passato.
La legge di Bilancio 2023 introduce per la prima volta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi una disciplina espressa dei redditi derivanti dalle cripto-attività, riguardante anzitutto (nella nuova lettera c-sexies dell’art.67) “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 € nel periodo d’imposta”.
Che cosa è tassato dunque?
Anzitutto le “plusvalenze”, che sono costituite dalla differenza tra:
– il corrispettivo in monete “fiat” (Euro, USD, e tutte le altre valute tradizionali) percepito, o il valore corrente dei beni o servizi ottenuti cedendo le cripto-attività, e
– il loro il valore di acquisto.
Sono imponibili, quindi, non solo gli utili su cambi di monete virtuali, ma anche quelli realizzati vendendo NFT.
Ma non solo: sono tassati anche gli “altri proventi”, tra cui quelli realizzati mediante detenzione di cripto-attività. In questa categoria rientrano senz’altro i proventi derivanti dallo staking o da air-drops.
È stabilito tuttavia, ed è una novità, che non determina alcun reddito lo scambio tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni. In altre parole, ad esempio, la conversione di Bitcoin in Ether non fa emergere materia imponibile.
Non è facile dire se sia una buona o una cattiva notizia, perché se è vero che si rinvia la tassazione, è anche vero che la si rende molto più complessa. Rimanendo all’esempio, nel momento in cui si convertiranno gli Ether in Euro, occorrerà confrontare il corrispettivo in Euro con… che cosa? Con il valore di acquisto dei Bitcoin impiegati per acquistare gli Ether, con enormi difficoltà pratiche per eseguire i calcoli, soprattutto in presenza di numerose conversioni successive, che riguardino, magari, solo una parte delle singole crypto. Si vedrà come fare: “a ogni giorno la sua pena”.
I guadagni da criptovalute e cripto-attività in generale saranno tutti tassati al 26%. Si tratta di una imposta ad aliquota fissa “sostitutiva” dell’IRPEF (che è invece un’imposta ad aliquota variabile dal 23 al 43%).
L’Agenzia delle entrate aveva già creduto di poter individuare una disciplina fiscale quantomeno delle valute virtuali, che assimilava alle valute estere (“fiat”). Non tutti erano d’accordo, ma questa era la voce dell’autorità.
Un confronto tra vecchio e nuovo regime mostra qualche differenza.
Prima esisteva un’esenzione di fatto per chi, nel corso dell’anno solare, non avesse superato per più di sette giorni lavorativi consecutivi la soglia di detenzione di 51.645,68€. La nuova norma elimina questa esenzione, introducendone però un’altra: l’ imposta sostitutiva al 26% scatta solo nel momento in cui si maturano, in un anno, plusvalenze di importo superiore ai 2.000,00 euro.
La nuova normativa, vigente dall’1.01.2023, si applica anche alle situazioni precedenti? O è possibile dedurne che, siccome si è sentito il bisogno di scrivere da zero nuove regole, allora fino al 31.12.2022 in realtà non vi era tassazione delle crypto?
Nessuna illusione: per i redditi degli anni passati rimangono comunque in vigore le vecchie regole, che ora sono anzi confermate dalla legge (art. 1, comma 127, della Legge di Bilancio 2023): “Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi”. All’art. 67 si riferiscono tutte le, ormai superate, interpretazioni dell’Agenzia delle entrate.
Chi in passato avesse confidato sull’ipotesi di un vuoto normativo che lasciasse il mondo crypto fuori dalla tassazione, ha ora la possibilità di avvalersi di una “voluntary disclosure” (cioè una regolarizzazione spontanea) per le cripto-attività detenute fino al 31 dicembre 2021 che non sono state dichiarate nel quadro RW.
Ne abbiamo parlato nel nostro articolo del 25.11.2022, quando si trattava solo di un’ipotesi. Ora quella previsione è legge. Ne parleremo ancora.
Il nostro Studio si occupa attivamente della fiscalità dei crypto assets. Contattateci!
Christian Penso