Scritto il 02 Mag 2019
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CASO DOLCE E GABBANA: LINEA MORBIDA DELLA CASSAZIONE SULL’ESTEROVESTIZIONE

La presunzione dovrebbe riguardare soltanto le costruzioni di puro artificio

 

Gli stilisti Dolce e Gabbana hanno vinto il contenzioso che riguardava le royalties sulla gestione dei marchi.

La causa aveva ad oggetto la residenza fiscale di una società lussemburghese, alla quale i due stilisti avevano ceduto i marchi di loro proprietà, poi concessi in licenza alla casa madre italiana dietro corresponsione di royalties.

L’Agenzia delle Entrate sosteneva che la società lussemburghese doveva considerarsi residente in Italia, in quanto il centro decisionale era rinvenibile presso la sede della società licenziataria milanese.

La Corte (sentenza n.3323 del 21/12/2018) ha dato piena ragione ai due stilisti, affermando il principio che la residenza fiscale italiana delle controllate estere non è automaticamente accertabile per il solo fatto che gli impulsi volitivi e le direttive di carattere amministrativo provengono dall’Italia, ma è necessario che la società sia qualificabile come schermo, cioè come costruzione di puro artificio creata esclusivamente per farvi confluire i profitti degli illeciti fiscali.

Due i motivi sui quali la Corte ha fondato la propria decisione.

Innanzitutto il diritto di stabilimento, sancito dal diritto comunitario, afferma che ogni società ha il diritto di stabilirsi in uno degli Stati membri dell’Unione, senza possibilità di censura per solo fatto che nello Stato prescelto sia in vigore un regime fiscale più vantaggioso.

In secondo luogo, la sede dell’amministrazione, che secondo la normativa domestica e convenzionale può attrarre la sede fiscale, a prescindere dalla sede statutaria, non è identificabile automaticamente con il luogo dal quale partono gli impulsi gestionali o le direttive amministrative, ma dipende anche da elementi di fatto, quali il domicilio dei principali dirigenti, il luogo fisico di riunione delle assemblee, quello di tenuta dei documenti contabili e amministrativi, nonché quello di svolgimento delle principali attività bancarie e finanziarie.

Nel caso Dolce e Gabbana la Cassazione ha rilevato che la subsidiary estera, pur essendo caratterizzata da una struttura minimale, era dotata di personale, ed ha concluso che la struttura aveva sostanza e non poteva quindi considerarsi una costruzione di puro artificio.

Paolo Venuti