Scritto il 20 Mar 2019
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BREXIT SENZA ACCORDO (HARD BREXIT).

Gli effetti in ambito doganale e Iva

L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea è fissata per il prossimo 29/03/2019, tuttavia ad oggi non è stato ancora raggiunto uno specifico accordo che ne disciplini le modalità tecniche.

L’intesa che era stata raggiunta con l’Unione Europea e che prevedeva anche un periodo transitorio fino al 31/12/2020 è stata bocciata dal Parlamento del Regno Unito.

Anche se nei prossimi giorni potrebbe essere negoziata una proroga, l’ipotesi di un recesso senza accordo (Hard Brexit) è più che mai attuale.

Quindi, in assenza di novità, a partire dal 30/03/2019 il diritto europeo non si applicherà più al Regno Unito.

Per questo motivo l’Agenzia delle dogane ha pubblicato delle Linee guida per illustrare agli operatori italiani alcune delle conseguenze in ambito doganale e Iva derivanti da una Hard Brexit.

Innanzitutto viene precisato che a partire dal 30/03/2019, le cessioni e gli acquisti di beni effettuati tra soggetti Iva italiani e UK non saranno più cessioni o acquisti intracomunitari, bensì importazioni ed esportazioni assoggettate alla relativa disciplina fiscale.

Per queste operazioni, di conseguenza, non sussisterà più l’obbligo di trasmettere gli elenchi riepilogativi Intrastat.

A seguito della Hard Brexit, quindi, le cessioni di merci a un soggetto stabilito nel Regno Unito rappresenteranno operazioni non imponibili ai fini Iva e la loro spedizione fuori dal territorio doganale Ue sarà assoggettata alle formalità doganali previste per le esportazioni.

Parallelamente l’introduzione in territorio Ue di merci provenienti dal Regno Unito saranno considerate importazioni soggette alle relative formalità doganali: si dovrà pagare in dogana il dazio “paesi terzi” (in caso di immissione in libera pratica in Italia), nonché, in caso di immissione in consumo, le accise (se dovute) e la relativa Iva.

Va posta particolare attenzione alle spedizioni di merci da e verso il Regno Unito a cavallo del 29/03/2019.

È il caso, ad esempio, di una cessione di merce, effettuata da un soggetto IVA stabilito nel Regno Unito prima del 29/03/2019 nei confronti di un operatore economico italiano, che arriva in Italia il 02/04/2019: a tale data essa costituirà un’importazione da Paese terzo e l’IVA sarà dovuta in dogana, non potendo più essere assolta con le modalità previste per gli acquisti intracomunitari.

In ragione della sua diversa qualificazione giuridica, l’operazione non dovrà neanche essere riepilogata per finalità statistiche nei Modelli INTRA.

Diversa è l’ipotesi di merce, ceduta da un operatore economico nazionale ad un soggetto IVA UK prima della data del recesso, che arrivi a destinazione dopo il 29/03/2019: in tale caso l’operazione resta non imponibile ai fini IVA in Italia come esportazione ma l’operatore economico nazionale dovrà in ogni caso essere in grado di dimostrare l’effettiva uscita dei beni dal territorio dell’UE, non essendo essi stati oggetto di alcuna formalità doganale al momento della loro spedizione (a titolo esemplificativo, potrebbe a tale fine costituire una valida prova la documentazione di trasporto e quella doganale relativa all’importazione effettuata dal cessionario nel Regno Unito).

In conclusione, poiché in caso di Hard Brexit dal 30/03/2019 non opererà più la cooperazione amministrativa tra la UE ed il Regno Unito, gli operatori economici sono invitati ad adottare misure idonee per poter fornire alle autorità fiscali ogni elemento utile ad evitare possibili casi di doppia imposizione.

Per evitare eventuali difficoltà gli operatori potrebbero anche valutare di riconsiderare la tempistica delle spedizioni di merci verso e da il Regno Unito che siano programmate molto a ridosso della data del recesso.

Le linee Guida concludono sottolineando che lo scenario Brexit è in continua evoluzione, ed invitano gli operatori a mantenersi aggiornati.

Andrea Calafato