Scritto il 19 Feb 2020
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BONUS FACCIATE, PER QUALI LAVORI? PARTE 1

Online le indicazioni delle Entrate sulla detrazione del 90% per la spesa sostenuta nel 2020 sugli edifici esistenti. A differenza di altre agevolazioni, non sono previsti limiti massimi di spesa.

Introdotto dall’ultima legge di bilancio, il “bonus facciate”, vale a dire la nuova detrazione spettante per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, guadagna le prime precisazioni con una circolare pubblicata a San Valentino.

 In cosa consiste l’Agevolazione

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione IRES per le società di capitali e anche Irpef per gli altri soggetti, concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020, ripartite in 10 quote annuali di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese e nei nove successivi. A differenza di altre agevolazioni sulla casa, per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa.
 

Per quali lavori?

L’agevolazione spetta a lavori finalizzati alla “manutenzione, al recupero o al restauro” della facciata esterna di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, purché ubicati nelle zone A o B previste dal decreto ministeriale n. 1444/1968. Si tratta delle zone centrali di pregio e di quelle ad alta intensità abitativa che possono essere individuate dalle mappe pubblicate nei siti istituzionali dei Comuni.

Gli interventi devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. In particolare, sono ammessi i lavori:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura.

 

L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno e visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

A titolo di esempio, sono agevolabili gli interventi di decoro urbano quali i lavori su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e relativi alla sistemazione delle parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata. Inoltre, rientrano tra le spese agevolabili, per esempio, quelle per effettuare le perizie e i sopralluoghi, rilasciare l’attestato di prestazione energetica, installare i ponteggi, smaltire i materiali rimossi per eseguire i lavori. Gli interventi di efficienza energetica, influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per rientrare nel campo del bonus facciate, devono soddisfare sia i “requisiti minimi” indicati nel decreto del Mise 26 giugno 2015 sia i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro dell’edificio.

Il Bonus non spetta per le pareti interne.

Fuori invece dall’agevolazione gli interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada, nonché le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli. L’agevolazione non spetta neanche per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

Segue ulteriore approfondimento

Davide Zoccarato